Comune di Vedano al Lambro

TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (T.A.R.S.U.)
La Tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è disciplinata dal decreto legislativo n. 507 del 15/11/1993 e successive modificazioni e integrazioni e dal relativo regolamento comunale di attuazione, consultabile on-line.
Principali norme e adempimenti
La TARSU è dovuta per la detenzione o occupazione di locali o aree scoperte, situate nel territorio comunale, utilizzate o utilizzabili (pertanto è soggetto a pagamento anche l’appartamento tenuto a disposizione, in quanto comunque utilizzabile; l’esonero dal pagamento è concesso unicamente in caso di locali completamente vuoti, senza mobili e senza allaccio alle principali utenze, a seguito di richiesta scritta del contribuente).
Le tariffe sono differenziate a seconda dell’uso prevalente dei locali (civile, produttivo). Il titolo dell’occupazione o della detenzione è determinato a seconda dei casi, dalla proprietà, dalla locazione, dall’affitto, dal comodato. Nel caso di immobili affittati ad uso foresteria o con mobilio, è responsabile anche il proprietario dei medesimi.
Al momento dell’inizio dell’occupazione dei locali, il detentore deve compilare e depositare/trasmettere all’Ufficio Tributi, apposita denuncia di inizio occupazione (scaricabile qui, disponibile presso l’Ufficio Tributi oppure consegnato dall’Ufficio Anagrafe al momento della richiesta di residenza), specificando i dati identificativi della persona alla quale far pervenire i documenti di pagamento (intestatario), con particolare riguardo al codice fiscale ufficiale (rilasciato dal Ministero delle Finanze), nonché la metratura della superficie calpestabile dei locali a disposizione (appartamento, cantina, garage, locali produttivi, ecc.), fornendo i dati catastali degli stessi. L’iscrizione non avviene d’ufficio. La denuncia è obbligatoria, a pena di sanzione.
Il termine per la presentazione della denuncia di inizio occupazione è il 20 gennaio dell’anno successivo all’inizio dell’occupazione (es. inizio occupazione 1° gennaio 2011: la denuncia deve essere presentata entro il 20 gennaio 2012).
La tassa è dovuta per bimestri solari a partire dal primo giorno del bimestre solare successivo alla data di occupazione dei locali (es. inizio occupazione 15 gennaio 2011, applicazione della tassa dal 1° marzo 2011).
In caso di cessazione dell’occupazione il contribuente deve ugualmente presentare una denuncia di cessazione (scaricabile qui o disponibile presso l’Ufficio Tributi). La cessazione in corso d’anno (per vendita o rilascio dell’immobile o chiusura dei locali produttivi) da’ diritto allo sgravio parziale del tributo per i bimestri solari successivi alla data di presentazione della cessazione. Per questa ragione la denuncia di cessazione deve essere immediata, altrimenti il contribuente potrebbe perdere il diritto alla riduzione della tassa per uno o più bimestri.
Anche la variazione della superficie, della tipologia di utilizzo dei locali e/o l’aggiunta di immobili, deve essere dichiarata al più presto, come pure il venir meno delle condizioni che danno diritto a particolari agevolazioni (es. riduzione per unico occupante, quando nel nucleo familiare prende residenza un’altra persona) attraverso il modulo scaricabile dal sito o disponibile presso l’Ufficio Tributi. Le variazioni in corso d’anno che comportano una diversa determinazione della tassa, non danno luogo a rimborsi, a riduzioni o ad aumenti: le variazioni decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo alla richiesta di variazione.
Si richiama l’attenzione sul fatto che le iscrizioni o cancellazioni anagrafiche NON producono effetti ai fini dell’applicazione del tributo e questo a motivo del fatto che residenza ed utilizzo dei locali sono situazioni potenzialmente diverse. Così, ad esempio, il Sig. Xxxx, già residente in un appartamento situato in Via XYZ potrebbe trasferire la residenza in altro stabile situato nello stesso o in altro Comune, ma continuare a mantenere il locale che in precedenza abitava, e per il quale dovrà continuare a pagare il tributo. Quindi si può essere residenti o meno sul territorio comunale, ma la tassa è comunque dovuta se si occupano o detengono locali. Ciò implica che la persona che attua modifiche al proprio stato di residenza ha l’obbligo di regolarizzare la propria situazione ai fini dei tributi.
Tariffe
La tassa è così calcolata: TARIFFA x METRO QUADRO al filo dei muri + 5% addizionale provinciale + 10% addizionale erariale.
Qui le tariffe per l'ANNO 2011
Approvate con deliberazione di G.C. n. 11 del 15.01.2009 e confermate con delibera G.C. n. 10 del 26.01.2011
Agevolazioni
La principale agevolazione prevista riguarda la tariffa ridotta del 33,33% nel caso di unico occupante dei locali. Per poter usufruire dell’agevolazione l’interessato deve presentare un’apposita richiesta contestualmente alla prima denuncia oppure in corso d’anno.
E’ prevista inoltre la riduzione del 20% sulla tariffa per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originale o di variazione, indicando l’abitazione di residenza e l’abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l’alloggio in locazione o in comodato.
La stessa riduzione, del 20%, è prevista per l’utente che abbia residenza o dimora per più di sei mesi all’anno in località fuori del territorio nazionale.
L’applicazione della riduzione decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo alla presentazione della richiesta.
Superfici tassabili
Sono tassabili tutti i locali esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa nel suolo, qualunque ne sia la destinazione d’uso.
Sono soggetti a detassazione, nelle forme e misure previste dal regolamento, i locali delle attività produttive in cui si abbia esclusiva o prevalente produzione di rifiuti speciali. La detassazione è accordata previa presentazione di apposita domanda, corredata da documentazione attestante la specialità dei rifiuti e il correlativo smaltimento in proprio o a mezzo di imprese od ente autorizzati. Se accolta, la detassazione spetta dall’anno successivo alla presentazione della domanda, in quanto agevolazione.
Non sono assoggettati a tassazione i balconi e le aree scoperte, a meno che sia asservite all’attività.
Servizio
Il servizio di raccolta dei rifiuti è affidato a ditte aggiudicatarie di apposito appalto, mentre per lo smaltimento, l’attività è svolta attraverso il Consorzio Brianza Milanese, di cui l’ente fa parte.
Per informazioni relative alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, nonché alla distribuzione dei sacchi e dei bidoni (che avviene direttamente in ufficio al momento dell’iscrizione e successivamente attraverso distribuzione annuale) è possibile contattare l’Ufficio Tecnico.
Accesso alla Piattaforma Ecologica
L’accesso alla discarica è riservato ai contribuenti che hanno presentato regolare denuncia di occupazione locali.
A seguito di presentazione denuncia viene rilasciata, dall’Ufficio Tributi, apposita ricevuta, tramite la quale è possibile ritirare all’Ufficio Tecnico, la tessera personale per l’accesso alla Piattaforma Ecologica.
Attività di controllo
Il Comune esercita il potere di verifica del pagamento del tributi mediante un’attività di controllo che può sfociare nell’emanazione e notifica di avvisi di accertamento (per omessa o infedele denuncia e/o per omesso o insufficiente versamento).
Riscossione e modalità di pagamento
La riscossione della TARSU ha luogo mediante formazione di un ruolo dei contribuenti e degli importi da pagare per l’anno di interesse.
Fino al 2010 la riscossione è stata affidata all’Agente della Riscossione (CESFIL), dal 2011 la riscossione è effettuate direttamente dal Comune.
A seguito emissione ruolo viene inviato al contribuente, al recapito indicato in denuncia, un avviso di pagamento bonario che può essere pagato in un’unica soluzione oppure in due rate distinte. Il contribuente è invitato ad effettuare i pagamenti degli importi dovuti alla scadenze indicate nell’avviso di pagamento.
L’avviso di pagamento contiene, oltre ad una pagina di rappresentazione degli importi dovuti, i bollettini pre-compilati per il pagamento in un’unica soluzione o a rate.
Gli importi possono essere corrisposti a mezzo bollettino postale prestampato o F24, indicando nella sezione “ICI e altri tributi locali”, il codice ente (L704), il codice tributo (3920), l’anno di riferimento e gli importi dovuti.
E’ importante che i pagamenti vengano effettuati con il codice fiscale corrispondente all’intestatario delle denuncia.
Rimborso
Nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un pagamento eccedente il dovuto (in tutto o in parte) è invitato a presentare al Protocollo dell’Ente, apposita domanda di rimborso per iscritto, utilizzando il modulo, scaricabile dal sito o disponibile presso l’Ufficio Tributi, non oltre 5 anni dall’avvenuto pagamento.
Discarico amministrativo
E’ il documento di discarico (sgravio) parziale o totale del tributo iscritto a ruolo, nei casi in cui debbano correggersi errori di iscrizione oppure si siano verificate circostante che ne impongano l’emissione (es. rilascio dei locali in corso d’anno). Al discarico provvede il riscossore su richiesta verbale o scritta del contribuente.
Si rimanda al regolamento comunale consultabile qui
Qui gli orari dell' ufficio tributi
Agenzia delle Entrate: www.agenziaentrate.it
Agenzia del Territorio: www.agenziaterritorio.it
Aipaspa: www.aipaspa.it
