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Comune di Vedano al Lambro

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IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

CHE COS’E’ L’I.C.I.?

L’I.C.I. è un’imposta comunale sugli immobili che si applica a tutti i fabbricati (case, boxes, capannoni industriali, uffici, magazzini, ecc.), alle aree fabbricabili ed ai terreni agricoli, a qualsiasi uso destinati e che si trovino sul territorio del Comune.

CHI DEVE PAGARE L’I.C.I.?

Sono soggetti passivi dell’I.C.I. sia le persone fisiche che le società, in base alla quote di proprietà possedute, secondo quanto segue:

  • Proprietari di immobili (fabbricati, terreni agricoli, aree edificabili);
  • Titolari del diritto reale di usufrutto, uso e abitazione (coniuge superstite, coniugi separati e divorziati (*), socio di cooperativa sull’alloggio assegnato, assegnatario IACP con patto di futura vendita);
  • Titolari di locazione finanziaria;
  • Titolari di suolo su cui è costituito il diritto di superficie (se è stato concesso il diritto di superficie su area di proprietà comunale a cooperativa edilizia, è quest’ultima, fino alla realizzazione della costruzione, obbligata al pagamento dell’imposta gravante sul suolo);
  • Titolari del diritto di enfiteusi circa l’utilizzazione di un fondo agricolo;
  • Titolari di concessione su aree demaniali.


Si ricorda che la nuda proprietà non produce alcun obbligo

Nota (*): il soggetto passivo che a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l’I.C.I. dovuta applicando l’aliquota deliberata dal Comune per l’abitazione principale e le detrazioni, calcolate in proporzione alla quota posseduta e non a quella per la quale si verifica la destinazione ad abitazione principale. Tale disposizione è però applicabile a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale su un immobile situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

QUALI SONO LE SCADENZE PER IL PAGAMENTO DELL’I.C.I.?

  • PRIMA RATA (ACCONTO) O UNICA SOLUZIONE dal 1° al 16 giugno 50% dell’imposta dovuta, calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi.

  • SECONDA RATA (SALDO) dal 1° al 16 dicembre

In caso di mancato pagamento nei termini previsti per legge, il contribuente può avvalersi entro un anno dalla scadenza non rispettata dello strumento del RAVVEDIMENTO OPEROSO, che dal 2011 si calcola applicando all’imposta dovuta un interesse annuo dell’1,5% e sanzioni pari al 3% in caso di mancato pagamento di acconto o saldo entro 30 giorni, al 3,15% in caso di mancato pagamento di acconto o saldo entro un anno o in caso di infedele denuncia entro un anno. Copia del modello per il calcolo è disponibile presso l’Ufficio Tributi.
Il modulo va compilato in ogni sua parte e consegnato all’Ufficio competente allegando copia della ricevuta di versamento. Il versamento può essere effettuato con le stesse modalità di seguito indicate.
In caso di versamento non dovuto o in eccesso, il contribuente può inoltrare richiesta di RIMBORSO fino a 5 anni dall’avvenuto pagamento, presentando all’ufficio tributi il modulo n. 4 debitamente compilato.

COME SI PUO’ PAGARE L’I.C.I.?

  • Bollettino di conto corrente postale sul conto postale n. 53981205 intestato a “Comune di Vedano al Lambro – Servizio riscossione I.C.I. – Servizio tesoreria”.
    E’ importante compilare il bollettino con il codice fiscale del soggetto passivo, indicare l’anno di riferimento dell’imposta, il numero di fabbricati, l’importo dovuto e se si tratta di acconto, saldo, unica soluzione o ravvedimento operoso.

  • Modello F24 presso qualsiasi sportello di banche, poste e concessionari presenti sul territorio nazionale e on-line, in contanti, con addebito sul conto corrente bancario o postale, con assegno bancario o postale, con carte pago bancomat o postamat.
    Sul modello andranno indicati:

    - i dati anagrafici del contribuente/soggetto passivo I.C.I.
    - nella Sezione dedicata all’I.C.I. e altri tributi locali:

    • il codice ente L 704,
    • crociare se si tratta di ravvedimento operoso, acconto, saldo
    • il numero di immobili
    • il codice tributo:
      • 3901 per l’abitazione principale;
      • 3902 per i terreni agricoli;
      • 3903 per le aree fabbricabili;
      • 3904 per gli altri fabbricati;
      • 3906 per gli interessi;
      • 3907 per le sanzioni (l’elenco completo dei codici è reperibile anche sul sito dell’Agenzia delle Entrate)
    • l’anno di riferimento
    • gli importi a debito versati
    • gli importi a credito eventualmente compensati
    • il saldo.

    Il modello F24 può essere ritirato presso gli sportelli bancari, uffici postali e concessionari della riscossione o scaricato dal sito internet: www.agenziaentrate.it.

  • Compensare i crediti di altre imposte (ad esempio Irpef, Iva, ecc.) con l’imposta dovuta per I.C.I., con la sola limitazione di non poter compensare le imposte erariali da versare con crediti I.C.I (modulo n. 3).

QUALI SONO LE ALIQUOTE E DETRAZIONI I.C.I?

Le aliquote e le detrazioni per l’anno 2011, determinate con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 14/02/2011, esecutiva, sono così articolate:

  • ALIQUOTA ORDINARIA: 6,5 per mille (per tutte le tipologie di fabbricati, terreni ed areefabbricabili).
  • ALIQUOTA PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE: 5,5 per mille (per le abitazioni principali e le relative pertinenze purché vi sia coincidenza nella titolarità con l’abitazione principale e l’utilizzo avvenga da parte del proprietario o titolare del diritto reale di godimento e per le abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all’estero purché non locate). SOLO PER LE CATEGORIE A/1 A/8 A/9!!!
  • Detrazione per abitazione principale: 125,00 €.
  • N.B. dal 2008 l’esenzione I.C.I. viene riconosciuta per le abitazioni principali e le relative pertinenze purché non appartenenti alle categorie A/1 A/8 A/9 e alle abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito ai famigliari ascendenti o discendenti di 1° grado e ai soggetti ricoverati presso case di riposo, con obbligo di presentazione di dichiarazione ogni anno (modulo n.1 e modulo n. 2).

COME SI CALCOLA L’I.C.I.?

La base imponibile si ottiene aumentando del 5% la rendita catastale dei fabbricati e del 25% i reddito dominicale dei terreni e moltiplicandola rendita ottenuta, per i seguenti coefficienti:

  • Per 100 se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali A (abitazioni), B (collegi, convitti, ecc.) e C (magazzini, depositi, laboratori, stabilimenti balneari, ecc.), con esclusione delle categorie A/10 e C/1;
  • Per 50 se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale D (opifici, alberghi, teatri, banche, ecc.) e nella categoria A/10 (uffici e studi privati);
  • Per 34 se si tratta di fabbricati classificati nella categoria C/1 (negozi, botteghe);
  • Per 75 se si tratta di terreni agricoli.

La base imponibile ottenuta viene moltiplicata per l’aliquota di competenza stabilita annualmente dal Consiglio Comunale (consultabili qui ); dall’imposta ottenuta vengono sottratte, se spettanti:

  • L’eventuali riduzione;
  • La detrazione deliberata dal Comune;
  • L’ulteriore detrazione dell’1,33 per mille da calcolare sulla base imponibile.

Le detrazioni vanno suddivise in parti uguali tra coloro che ne hanno diritto e in relazione al numero di mesi di occupazione.
L’aumento percentuale va applicato sempre, anche sulle nuove rendite catastali.
I versamenti andranno arrotondati all’euro superiore in caso di frazione superiore a 0,49 centesimi e all’euro inferiore in caso di frazione pari o inferiore a 0,49 centesimi.

LA DICHIARZIONE I.C.I.: SE E QUANDO VA CONSEGNATA:

La dichiarazione ai fini I.C.I. è da presentare in caso di variazione delle caratteristiche o dell’utilizzo dell’immobile che diviene abitazione principale o viceversa e di altre variazioni di genere; dovrà essere consegnata entro il termine di presentazione dell’annuale dichiarazione dei redditi, l’anno successivo rispetto all’anno in cui ha avuto effetto la variazione. Tale dichiarazione, da redigersi su modello ministeriale, è da consegnare a mano o spedire tramite posta all’ufficio protocollo del Comune dove è ubicato l’immobile, all’attenzione dell’ufficio tributi.
E’ soppresso l’obbligo di presentazione della dichiarazione I.C.I. nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti per i quali sono applicabili le procedure informatiche previste dall’art. 3-bis del D.Lgs. n. 463 del 1997 e successive modificazioni e integrazioni, concernente la disciplina del modello unico informatico (es. acquisti e vendite). A discrezione del contribuente il presentare comunque dichiarazione cartacea.

ALTRE INFORMAZIONI:

  1. L’aliquota per l’abitazione principale e la relativa detrazione o esenzione possono essere applicate nel caso di soggetti proprietari, anziani o disabili ricoverati presso case di cura (modello n. 2).
  2. L’imposta è ridotta del 50 % per i fabbricati dichiarati inagibili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni.
  3. Agli immobili concessi in uso gratuito ai familiari di 1° grado e a quelli di cui al punto 1 non potrà essere applicata l’ulteriore detrazione dell’1,33 per mille introdotta dalla legge finanziaria 2008.
  4. Ai sensi dell’art. 1 della Legge regionale 19 novembre 1999 n. 22 e successive modificazioni e integrazioni, costituisce altresì pertinenza il box o il parcheggio posto anche esternamente al lotto di appartenenza, senza limiti di distanza dall’unità immobiliare cui è legato da rapporto di pertinenza, purché nell’ambito del territorio comunale. Il rapporto di pertinenza è garantito da un atto unilaterale, impegnativo per sé, per i proprio successori o aventi causa a qualsiasi titolo, da trascrivere nei registri immobiliari.

Si rimanda al regolamento comunale consultabile qui

Qui gli orari dell' ufficio tributi

 

Agenzia delle Entrate: www.agenziaentrate.it
Agenzia del Territorio: www.agenziaterritorio.it
Aipaspa: www.aipaspa.it