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Comune di Vedano al Lambro

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STATUTO DEL COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO
PROVINCIA DI MILANO

Adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 33 del 14 giugno 2002
Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 35/1 del 26 agosto 2002

Stemma Comune

ELEMENTI COSTITUTIVI

PARTE I - ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO I - ORGANI DEL COMUNE E LORO ATTRIBUZIONI

TITOLO II - UFFICI E PERSONALE

CAPO I - UFFICI

CAPO II - PERSONALE DIRETTIVO

CAPO III - IL SEGRETARIO COMUNALE

CAPO IV – ADEMPIMENTI DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI E BUROCRATICI RELATIVAMENTE ALLO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

TITOLO III - SERVIZI

TITOLO IV - CONTROLLO INTERNO

PARTE II - ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO I - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

TITOLO II - PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I - INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

CAPO II - ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

CAPO III - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

CAPO IV - REFERENDUM - DIRITTI DI ACCESSO

CAPO V - DIFENSORE CIVICO

TITOLO III - FUNZIONE NORMATIVA

STATUTO DEL COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO
PROVINCIA DI MILANO

Adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 33 del 14 giugno 2002
Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 35/1 del 26 agosto 2002

ELEMENTI COSTITUTIVI

Articolo 1
PRINCIPI FONDAMENTALI

1. La comunità di Vedano al Lambro è ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della costituzione e della legge generale dello stato.
2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente statuto.

Articolo 2
FINALITÀ

1. Il comune promuove lo sviluppo e il progresso civile,sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valoried agli obiettivi della costituzione.
2. Il comune promuove azioni per favorire pari opportunità per le donne e per gli uomini, per valorizzare i diritti dei minori e dei soggetti più deboli della società, per attuare una pacifica convivenza nei rapporti etnici, per tutelare la vita nelle sue diverse espressioni.
3. Il comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all’amministrazione; collabora altresì nel pieno riconoscimento della rispettiva autonomia con le aggregazioni delle chiese locali nel comune obiettivo dello sviluppo della personalità e della solidarietà umana.
4. La sfera di governo del comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.
5. Il comune concorre a promuovere il pieno sviluppo della persona umana, ispirando le proprie azioni ai seguenti criteri e principi:
a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;
b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato;
d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;
e) la promozione di una cultura ed un’educazione atte a rimuovere le cause che impediscono lo sviluppo di una cultura di pace.

Articolo 3
PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE

1. Il comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione in conformità alle norme dei regolamenti.
2. Il comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello stato e della regione Lombardia, avvalendosi dell'apporto dei cittadini e delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri comuni, con la provincia e la regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Articolo 4
TERRITORIO E SEDE COMUNALE

1. Il territorio del comune si estende per Kmq. 2,03 confinante con i comuni di Monza, Lissone e Biassono.
2. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Articolo 5
ALBO PRETORIO

1. Nel palazzo civico è previsto apposito spazio da destinare ad "albo pretorio", per la pubblicazione degli atti e avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura, attivando adeguati strumenti informativi e comunicativi.
3. Il segretario cura l'affissione degli atti di cui al primo comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Articolo 6
STEMMA E GONFALONE

1. Il comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Vedano al Lambro e con lo stemma, concesso con decreto del Capo di Governo 11.2.1929, così descritto: “Troncato: al primo d’argento, al castello merlato alla ghibellina, torricellato di due pezzi, di rosso, aperto e finestrato del campo, accostato da due tralci di vite pampinosi e fruttieri al naturale e sormontato da un’aquila dal volo spiegato di nero; al secondo scaccato d’oro e d’azzurro di tre file, 3 e 2. Ornamenti esteriori da comune”.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal sindaco o da chi legalmente lo sostituisce, si può esibire il gonfalone comunale riproducente lo stemma di cui sopra.
3. Il gonfalone è stato concesso con Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1995 che così lo descrive: “drappo partito di bianco e di rosso, riccamente ornato di ricami d’argento e caricato dallo stemma comunale con l’iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo e di cordoni saranno argentati. L’asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri ricolorati dai colori nazionali frangiati d’argento”.
4. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.

PARTE I - ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO I - ORGANI DEL COMUNE E LORO ATTRIBUZIONI

Articolo 7
ORGANI

1. Sono organi del comune: il consiglio, la giunta ed il sindaco.

Articolo 8
PARI OPPORTUNITÀ

1. Al fine di realizzare condizioni di effettiva eguaglianza tra uomini e donne, deve essere di norma garantita la presenza significativa di entrambi i sessi nella giunta comunale, in ogni organo collegiale comunale, nelle istituzioni, nelle aziende speciali e nelle società di capitali.

Articolo 9
PUBBLICITÀ DELLE SPESE ELETTORALI

1. Ciascun candidato alla carica di sindaco e di consigliere comunale deve presentare al segretario comunale non oltre 5 giorni dall'inizio della campagna elettorale una dichiarazione preventiva concernente i contributi finanziari, i mezzi e gli strumenti di ogni genere e tipo impiegati a sostegno della propria campagna.
Nella dichiarazione devono essere elencati i nominativi delle persone, delle associazioni e delle società che finanziano o altrimenti sostengono la campagna elettorale.
2. Entro 10 giorni dall'avvenuta votazione, i candidati presentano al segretario comunale il rendiconto delle spese.
3. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle liste di candidati per il consiglio comunale. In tal caso la dichiarazione e il rendiconto sono rese dal responsabile politico delle stesse o, in mancanza, dal capolista.

Articolo 10
CONSIGLIO COMUNALE

1. Il consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.
2. Il consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

Articolo 11
PRESENTAZIONE DELLE INTERROGAZIONI E DELLE ISTANZE

1. I consiglieri comunali presentano interrogazioni e istanze concernenti l'attività politico-amministrativa del comune.
2. Le interrogazioni e le istanze sono formulate per iscritto e vengonopresentate al segretario comunale che provvede, entro 3 giorni dal loro ricevimento, a trasmetterle al sindaco o all'assessore competente, il quale risponde per iscritto direttamente all'interrogante o all'istante nel termine massimo di 30 giorni, oppure nel corso della prima seduta utile del consiglio comunale se l'interessato lo abbia richiesto.
3. Le modalità di presentazione e di risposta sono disciplinate dal regolamento del consiglio comunale.

Articolo 12
RUOLO E COMPETENZE GENERALI

1. Il consiglio comunale è l'organo che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della comunità, dalla quale è eletto.
2. Spetta al consiglio di individuare ed interpretare gli interessi generali della comunità e di stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico - amministrativo per assicurare che l'azione complessiva dell'ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nel documento programmatico.
3. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
4. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
5. Le attribuzioni generali del consiglio quale organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo sono esercitate su tutte le attività del comune, nelle forme previste dal presente statuto.
6. Il consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo limitandosi, dopo l'indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
7. Il consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

Articolo 13
GLI ATTI FONDAMENTALI

1. Il consiglio comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti stabiliti dal secondo comma dell’art. 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, attraverso i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa dell'ente.
2. Sono inoltre di competenza del consiglio comunale gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti sia da altre disposizioni della legge suddetta, sia emanate con leggi ad essa successive, nonché quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri comunali ed alla loro surrogazione.

Articolo 14
LE NOMINE DI RAPPRESENTANTI

1. Il consiglio comunale ha competenza a definire gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché a nominare i rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
2. Fuori dei casi previsti nel comma precedente, qualora sia previsto che di un organo, collegio o commissione deve far parte un consigliere comunale, questi è sempre nominato o designato dal consiglio.Si applica, ai nominati, quanto dispone l’art. 67 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Il consiglio comunale provvede alle nomine di cui ai precedenti commi in seduta pubblica e con votazione a scheda segreta, osservando le modalità stabilite dal regolamento quando sia prevista la presenza della minoranza nelle rappresentanze da eleggere.

Articolo 15
SESSIONE E CONVOCAZIONE

1. L'attività del consiglio, ai fini dei termini di consegna degli avvisi di convocazione, si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. Sono sessioni ordinarie quelle convocate per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.
3. Il consiglio comunale è convocato e presieduto dal consigliere comunale eletto presidente.
4. La convocazione del consiglio e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal presidente del consiglio, su richiesta del sindaco oppure di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all’ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.
5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del comune.
6. L’ordine del giorno potrà essere integrato su proposta del sindaco e con interrogazioni e mozioni dei consiglieri.

Articolo 16
LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato.
2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.
3. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l’attuazione di tali linee, da parte del sindaco e dei rispettivi assessori. È facoltà del consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
4. Al termine del mandato, il sindaco presenta all’organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all’approvazione del consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Articolo 17
COMMISSIONI

1. Il consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l’oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.
3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.
4. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori sindaco, assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
5. Le commissioni sono tenute a sentire il sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

Articolo 18
ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI

1. Il regolamento dovrà disciplinare i compiti e l'esercizio delle seguenti attribuzioni delle commissioni:
- la nomina del presidente della commissione;
- le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del comune;
- i metodi, i procedimenti ed i termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.

Articolo 19
CONSIGLIERI

1. Lo stato giuridico, l’entrata in carica, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell’elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.
3. I consiglieri comunali che non intervengono a tre sedute consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo, il presidente del consiglio comunale, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto questo ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto della cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

Articolo 20
DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

1. Ogni consigliere comunale, con la procedura stabilita dal regolamento, ha diritto di:
- esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del consiglio comunale ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le proposte di deliberazioni e/o gli emendamenti che incidono in modo sostanziale sulle stesse, devono essere corredati dai pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del "giusto procedimento". Ai sensi del presente statuto si intende per "giusto procedimento" quello per cui l'emanazione del provvedimento sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnici e contabili ed alla successiva comunicazione alla giunta e ai capigruppo consiliari;
- presentare all'esame del consiglio comunale interrogazioni e mozioni;
- ottenere dagli uffici del comune tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, nonché copia di atti e documenti che risultano necessari allo stesso scopo, in esenzione di spesa.
2. Il consigliere che per motivi personali, di parentela, professionali o di altra natura abbia interesse a una deliberazione deve assentarsi dall'adunanza per la durata del dibattito e della votazione sulla stessa, richiedendo che sia fatto constatare a verbale.
Il regolamento definisce i casi nei quali può considerarsi sussistente il conflitto di interessi.
3. Ciascun consigliere deve eleggere un domicilio nel territorio comunale.

Articolo 21
NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO

1. Le norme generali di funzionamento del consiglio comunale sono stabilite nel regolamento, secondo quanto dispone il presente statuto.
2. La presidenza del consiglio comunale è attribuita a un consigliere comunale, eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio. In sede di prima attuazione, l’elezione del presidente viene effettuata nella prima seduta consiliare successiva all’entrata in vigore dello statuto.
3. Le sedute del consiglio sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su persone, il presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta segreta.
4. La prima seduta è convocata dal sindaco ed è presieduta dal consigliere anziano fino all’elezione del presidente dell’assemblea. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del presidente eletto per la comunicazione dei componenti della giunta. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l’assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità, occupa il posto immediatamente successivo. È consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale così come definita dall’art. 73, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri.
5. In assenza del presidente eletto la presidenza del consiglio comunale è assunta dal consigliere anziano ai sensi del comma 4 del presente articolo.
6. Il presidente del consiglio riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio in quanto di competenza consiliare e provvede alla convocazione del consiglio comunale quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri, per la trattazione di argomenti di competenza consiliare ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
7. Il presidente del consiglio comunale esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari.
8. Il presidente del consiglio comunale convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare.

Articolo 22
GRUPPI CONSILIARI E CONFERENZE DEI CAPIGRUPPO

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
2. Il regolamento prevede la conferenza dei capigruppo e le relative modalità di funzionamento.

Articolo 23
GIUNTA

1. La giunta è l'organo di governo del comune.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.
3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal consiglio comunale.
4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al consiglio comunale.

Articolo 24
NOMINA DELLA GIUNTA

1. I componenti della giunta, sono nominati dal sindaco che ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva all'elezione.
2. Il sindaco ha facoltà di nominare, a sua discrezione, un numero di assessori fino a raggiungere il limite massimo di sei componenti stabilito dal successivo art. 25.
3. Il sindaco nel contesto dell’atto di formazione della giunta attribuisce ad uno degli assessori la qualifica di “vice sindaco”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Agli altri assessori elencati dopo il vice sindaco nell’atto di nomina della giunta, viene conferito, in ordine di anzianità di età, l’incarico di sostituire il sindaco ed il vice sindaco qualora si verifichi contemporaneamente l’assenza o l’impedimento temporaneo di entrambi.
4. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
5. Salvo quanto previsto dall’art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il sindaco e gli assessori in carica decadono con la proclamazione del sindaco neo-eletto.

Articolo 25
COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

1. La giunta è composta dal sindaco e da non oltre sei assessori, che possono anche non rivestire la carica di consiglieri comunali.
2. Assume le funzioni di assessore anziano, nelle circostanze e per gli effetti previsti dalla legge e dallo statuto, l'assessore più anziano di età fra quelli nominati dal sindaco.

Articolo 26
FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla giunta stessa.

Articolo 27
DIMISSIONI, CESSAZIONE E REVOCA DEGLI ASSESSORI

1. Le dimissioni, la cessazione per altra causa o la revoca dall'ufficio di assessore sono motivatamente comunicate dal sindaco al consiglio comunale nella prima seduta, contestualmente al nominativo del successore scelto ai sensi del primo comma del precedente art. 24.

Articolo 28
ATTRIBUZIONI

1. La giunta collabora con il sindaco nel governo del comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al sindaco, al segretario comunale, al direttore o ai responsabili dei servizi comunali.
2. La giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. La giunta, in particolare, nell’esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
a) approva le deliberazioni riguardanti le azioni giudiziarie attive e passive del comune, nonché le relative transazioni;
b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;
c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;
d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
e) elabora e propone al consiglio l’approvazione e l’eventuale modifica della disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
f) determina le aliquote dei tributi;
g) approva i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
h) esprime il parere sulla nomina e revoca del direttore generale da parte del sindaco;
i) dispone l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
j) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l’ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l’accertamento della regolarità del procedimento;
k) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, regione e stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
l) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
m) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri,gli standards e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell’apparato, sentito il direttore generale;
n) determina i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione;
o) approva il PEG su proposta del direttore generale, o in mancanza, del segretario comunale;
p) approva le eventuali variazioni al PEG su proposta dei responsabili dei servizi.

Articolo 29
DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo statuto.
2. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questi svolta.
3. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio e della giunta è curata dal segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del consiglio.
4. Il segretario comunale deve abbandonare l’aula nel caso in cui l’oggetto in discussione coinvolga i suoi interessi personali. In tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del consiglio o della giunta nominato dal presidente, di norma il più giovane di età.
5. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario.

Articolo 30
SINDACO

1. Il sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica. Il sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
2. Egli rappresenta il comune ed è l’organo responsabile dell’amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull’esecuzione degli atti.
3. Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull’attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Il sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni.
5. Il sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, e, sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

Articolo 31
ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

1. Il sindaco ha la rappresentanza generale dell’ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori ed è l’organo responsabile dell’amministrazione del comune;
in particolare il sindaco:
a) dirige e coordina l’attività politica e amministrativa del comune nonché l’attività della giunta e dei singoli assessori;
b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale;
c) convoca i comizi per i referendum previsti dall’art. 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;
e) adotta le ordinanze di cui agli articoli 17 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale”;
f) nomina il segretario comunale, scegliendolo nell’apposito albo;
g) conferisce e revoca al segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della giunta comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;
h) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili;
i) in qualità di legale rappresentante del comune, ha titolo a costituirsi in giudizio, ovvero a delegare tale funzione ad un responsabile di servizio con proprio decreto, valutandone l’opportunità di volta in volta in relazione ad ogni singola causa legale in cui l’enteè parte.

Articolo 32
ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

1. Il sindaco:
a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
b) promuove direttamente, o avvalendosi del segretario comunale o del direttore, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del comune;
c) compie gli atti conservativi dei diritti del comune;
d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il consiglio comunale;
e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

Articolo 33
ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

1. Il sindaco:
a) può proporre gli argomenti da inserire all'ordine del giorno delle sedute del consiglio comunale;
b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze degli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;
c) propone argomenti da trattare e dispone la convocazione della giunta e la presiede;
d) ha potere di delega generale o parziale (nell'ambito delle aree e dei settori di attività specificatamente definite nella delega predetta) delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori e può attribuire a consiglieri comunali incarichi speciali per compiti definiti. La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferite e può essere revocata dal sindaco in qualsiasi momento. Delle deleghe rilasciate deve essere fatta comunicazione al consiglio comunale e agli altri organi previsti dalla legge.

TITOLO II - UFFICI E PERSONALE

CAPO I - UFFICI

Articolo 34
PRINCIPI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI

1. L’amministrazione del comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
un’organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
l’analisi e l’individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell’attività svolta da ciascun elemento dell’apparato;
l’individuazione di responsabilità strettamente collegate all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Articolo 35
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

1. Il comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell’individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l’economicità.
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Articolo 36
REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Il comune, attraverso il regolamento di organizzazione, stabilisce le norme generali per l’organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi politici.
2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell’azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. L’organizzazione del comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall’apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.
4. Il comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Articolo 37
DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI

1. I dipendenti comunali svolgono la propria attività al servizio e nell’interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore, il responsabile degli uffici e dei servizi e l’amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell’esercizio delle proprie funzioni.
3. Il regolamento di organizzazione determina le condizioni e le modalità con le quali il comune promuove l’aggiornamento e l’elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l’integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
4. L’approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell’ente, dei contratti compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, dal direttore e dagli organi collegiali.
5. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie e alla emanazione delle ordinanze di natura non contingibile e urgente ad eccezione delle ordinanze emanate ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale”, che rimangono di competenza del sindaco.
6. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della struttura comunale.

CAPO II - PERSONALE DIRETTIVO

Articolo 38
DIRETTORE GENERALE

1. Il sindaco, previa delibera della giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti.
2. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

Articolo 39
COMPITI DEL DIRETTORE GENERALE

1. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il sindaco.
2. Il direttore generale sovrintende alle gestioni dell’ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell’esercizio delle funzioni loro assegnate.
3. La durata dell’incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del sindaco che può procedere alla sua revoca, previa delibera della giunta comunale, nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.
4. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco al segretario comunale, sentita la giunta comunale.

Articolo 40
FUNZIONI DEL DIRETTORE GENERALE

1. Il direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal sindaco e dalla giunta comunale.
2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:
predispone, sulla base delle direttive stabilite dal sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal sindaco e dalla giunta;
verifica l’efficacia e l’efficienza dell’attività degli uffici e del personale a essi preposto;
promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;
autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;
emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del sindaco o dei responsabili dei servizi;
gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;
riesamina, sentiti i responsabili dei settori, l’assetto organizzativodell’ente e la distribuzione dell’organico effettivo, proponendo alla giunta e al sindaco eventuali provvedimenti in merito;
promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente.

Articolo 41
RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione.
2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale, ovvero dal segretario e secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta comunale.
3. Essi nell’ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l’attività dell’ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, dal sindaco e dalla giunta comunale.

Articolo 42
FUNZIONI DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell’ente i contratti, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa.
2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:
a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti ed adottano tutte le relative determinazioni;
rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;
e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l’esecuzione;
f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l’applicazione delle sanzioni accessorie nell’ambito delle direttive impartite dal sindaco;
g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento a eccezione di quelle di cui all’art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;
i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della giunta e del consiglio e alle direttive impartite dal sindaco e dal direttore;
j) forniscono al direttore gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;
j)-bis propongono alla giunta comunale, nel corso dell’esercizio, modifiche alle dotazioni o agli obiettivi del piano esecutivo di gestione entro il termine del 15 dicembre, così come stabilito dall’art. 175, comma 9, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
h) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal direttore e dal sindaco;
l) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il comune;
m) rispondono, nei confronti del direttore generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.
3. In mancanza del responsabile, le funzioni di cui sopra, ed in generale ogni altra funzione che la legge attribuisce alla competenza esclusiva dei responsabili con funzioni dirigenziali, sono svolte dal segretario comunale o dal direttore generale se istituito, ovvero, in mancanza anche del segretario, dal responsabile in servizio più anziano in carriera.
4. Il sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Articolo 43
INCARICHI DIRIGENZIALI E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

1. La giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell’ente non siano presenti analoghe professionalità.
2. La giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Articolo 44
COLLABORAZIONI ESTERNE

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all’amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Articolo 45
UFFICIO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO

1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta comunale o degli assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell’ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l’ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui agli artt. 242 e 243 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

CAPO III - IL SEGRETARIO COMUNALE

Articolo 46
SEGRETARIO COMUNALE

1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco,da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell’apposito albo.
2. Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione dell’ufficio del segretario comunale.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.

Articolo 47
FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il segretario comunale partecipa alle riunioni di giunta e del consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme rispettivamente al sindaco ed al presidente.
2. Il segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all’ente e, con l’autorizzazione del sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al consiglio, alla giunta, al sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri.
3. Il segretario comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico.
4. Egli presiede l’ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
5. Il segretario comunale roga i contratti del comune, nei quali l’ente è parte, quando non sia necessaria l’assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell’interesse dell’ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco.
6. Il segretario esercita le funzioni dei responsabili dei servizi in caso di loro assenza o impedimento, secondo quanto previsto dall’art. 42, comma 3, del presente statuto.

Articolo 48
VICESEGRETARIO COMUNALE

1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un vicesegretario comunale individuandolo in uno dei funzionari apicali dell’ente in possesso di laurea o alternativamente con anzianità nella categoria apicale di almeno 5 anni, previa motivata deliberazione di giunta comunale.
2. Il vicesegretario comunale collabora con il segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

CAPO IV – ADEMPIMENTI DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI E BUROCRATICI RELATIVAMENTE ALLO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Articolo 48-bis
STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE PER I TRIBUTI COMUNALI

1. Gli organi istituzionali e burocratici del comune, nell’ambito delle rispettive competenze concernenti tributi comunali, a garanzia dei diritti dei soggetti obbligati, adeguano i propri atti ed i propri comportamenti ai principi fissati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, in tema di “disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”.
2. Per quanto compatibili, i principi indicati al comma 1 debbono essere osservati dagli organi istituzionali e burocratici del comune, nell’ambito delle rispettive competenze, anche per le entrate patrimoniali del comune.

TITOLO III - SERVIZI

Articolo 49
FORME DI GESTIONE

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del comune, ai sensi di legge.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente statuto.
3. Per la disciplina dei servizi pubblici aventi rilevanza industriale, così come individuati dalla legge, si osservano le disposizioni dell’art. 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Per la disciplina dei servizi pubblici privi di rilevanza industriale si osservano le disposizioni dell’art. 113-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In virtù della più ampia autonomia conferita agli enti locali dalla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V Parte II della Costituzione) il consiglio comunale si riserva la facoltà di determinare, per ogni specifico servizio pubblico privo di rilevanza industriale, la forma di gestione che riterrà più opportuna ed adeguata in relazione alle potenzialità proprie dell’amministrazione del Comune di Vedano al Lambro, alla tipologia del servizio da erogare ed alla realtà socioeconomica locale.
5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Articolo 50
GESTIONE IN ECONOMIA

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti.

Articolo 51
AZIENDA SPECIALE

1. Il consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal consiglio di amministrazione delle aziende.
3. Il consiglio di amministrazione e il presidente sono nominati dal consiglio comunale fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

Articolo 52
ISTITUZIONE

1. Il consiglio comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, può costituire istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
2. Il regolamento di cui al precedente 1^ comma determina, altresì, la dotazione organica del personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.
4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.
5. Gli organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.

Articolo 53
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il consiglio di amministrazione e il presidente della istituzione sono nominati dal consiglio comunale fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.
2. Possono essere eletti nel consiglio di amministrazione rappresentanti dei soggetti interessati dal servizio sino al 50% del totale dei componenti del consiglio.
3. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio d'amministrazione nonché le modalità di funzionamento dell'organo.
4. Il consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

Articolo 54
IL PRESIDENTE

1. Il presidente rappresenta e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del consiglio di amministrazione.

Articolo 55
IL DIRETTORE

1. Il direttore dell'istituzione è nominato dal consiglio di amministrazione con le modalità previste dal regolamento.
2. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

Articolo 56
NOMINA E REVOCA

1. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal consiglio comunale, nei termini di legge, sulla base di un documento, corredato dai curricula dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.
2. Il documento proposto, sottoscritto da almeno 1/5 dei consiglieri assegnati, deve essere presentato al segretario comunale.
3. Il presidente e i singoli componenti possono essere revocati su proposta motivata dal sindaco, o di 1/5 dei consiglieri assegnati, dal consiglio comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione. La proposta deve essere approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Articolo 57
SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE COMUNALE

1. Negli statuti delle società a partecipazione comunale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il comune.
2. Ai sensi dell’art. 67 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i consiglieri comunali possono essere eletti componenti del consiglio di amministrazione di società di capitali a partecipazione comunale maggioritaria o minoritaria. Le modalità di elezione sono stabilite dal regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.

Articolo 58
GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI

1. Il comune sviluppa rapporti con gli altri comuni e la provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

TITOLO IV - CONTROLLO INTERNO

Articolo 59
PRINCIPI E CRITERI

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi e obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione, sullo stato dell'organizzazione e quello relativo all'efficacia dell'azione del comune.
2. È facoltà del consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo alla organizzazione ed alla gestione dei servizi.
3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio dei revisori del conto e ne specificano le attribuzioni in base alla legge, ai principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e al presente statuto.
3. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività dei revisori e quella degli organi e degli uffici dell'ente.

Articolo 60
REVISIONE DEL CONTO

1. Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità ed ineleggibilità stabilite dall’art. 236 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Nell'esercizio delle loro funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, i revisori avranno diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle loro competenze.

PARTE II - ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO I - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Articolo 61
PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

1. L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Articolo 62
CONVENZIONI

1. Il comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.
2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Articolo 63
CONSORZI

1. Il consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione di consorzi tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di aziende speciali e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previste nell'articolo precedente.
2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente art. 62 deve prevedere l'obbligo di trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio.
3. Il consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei comuni, in quanto compatibili.
4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intende gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Articolo 64
UNIONE DI COMUNI

1. In attuazione del principio di cui al precedente art. 62 e dei principi del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), il consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Articolo 65
ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:
a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
3. Il sindaco definisce e stipula l'accordo con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo statuto.

TITOLO II - PARTECIPAZIONE POPOLARE

Articolo 66
PARTECIPAZIONE

1. Il comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.
3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
4. L'amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere su specifici problemi.

Articolo 66-bis
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI STRANIERI

1. In conformità a quanto disposto dall’art. 8, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l’amministrazione si impegna a garantire pari condizioni di partecipazione ad ogni aspetto della vita pubblica locale da parte dei cittadini dell’Unione Europea e di altri paesi, regolarmente soggiornanti.

CAPO I - INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

Articolo 67
INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenirvi, tranne per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli sia di soggetti collettivi rappresentativi di interessi super individuali.

Articolo 68
ISTANZE

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell’amministrazione.
2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal sindaco, o dal segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

Articolo 69
PETIZIONI

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. La petizione, qualora sia sottoscritta da almeno cinquanta cittadini residenti a Vedano al Lambro, è esaminata dall'organo competente entro giorni 30 dalla presentazione.
3. Se il termine previsto al comma 2 non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione con una interrogazione che il presidente è tenuto a porre all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio.
4. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Articolo 70
PROPOSTE

1. Numero 180 cittadini possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il sindaco trasmette entro 15 giorni successivi all'organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati.
2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 45 giorni dalla presentazione della proposta.
3. Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare, tenendo presente quanto disposto dall'art. 11 L. 241/1990.

CAPO II - ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Articolo 71
PRINCIPI GENERALI

1. Il comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso: le forme di incentivazione previste dal successivo art. 75; l'accesso ai dati di cui è in possesso l'amministrazione; l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.
2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal consiglio comunale.

Articolo 72
ASSOCIAZIONI

1. La giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.
2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull’attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri facoltativi e non vincolanti espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

Articolo 73
ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

1. Il comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.
2. L'amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.
3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli rappresentativi di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere facoltativo e non vincolante deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.
4. Forum dei cittadini
4.1 Il comune promuove, quale organismi di partecipazione, forum dei cittadini, cioè riunioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione e amministrazione in ordine a fatti, problemi e iniziative che investono la tutela dei diritti dei cittadini e gli interessi collettivi.
4.2 I forum dei cittadini possono avere dimensioni comunale o subcomunale. Possono avere carattere periodico o essere convocati per trattare specifici temi o questioni di particolare urgenza.
4.3 Ad esso partecipano i cittadini interessati e i rappresentanti dell'amministrazione responsabile delle materie inserite all'ordine del giorno.
4.4 I forum possono essere convocati anche sulla base di una richiesta di un numero di cittadini, da determinarsi nel regolamento, nella quale devono essere indicati gli oggetti proposti alla discussione e i rappresentanti dell'amministrazione di cui è richiesta la presenza.
4.5 I regolamenti stabiliranno le modalità di convocazione, di coordinamento e di funzionamento dei forum assicurando il pieno rispetto dei principi di partecipazione posti alla base della legge.
5. Il consiglio comunale può istituire commissioni consultive permanenti di supporto all'attività amministrativa. Il regolamento disciplina il loro numero, le competenze e la loro composizione.

Articolo 74
CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

1. Il comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l’elezione del consiglio comunale dei ragazzi.
2. Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l’associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l’Unicef.
3. Le modalità di elezione e il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Articolo 75
INCENTIVAZIONE

1. Per le associazioni e gli organismi di partecipazione, possono essere previste forme di incentivazione con supporti di natura tecnico-professionale e organizzativa.

Articolo 76
PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI

1. Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, possono invitare ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

CAPO III - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Articolo 77
DIRITTO DI INTERVENTO NEI PROCEDIMENTI

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirvi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.
2. L’amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.
3. I procedimenti di competenza degli uffici del comune si devono concludere nel termine ordinatorio di trenta giorni, salvo diverse disposizioni di legge o aventi forza di legge e fatta salva altresì la determinazione di termini particolari per singoli procedimenti da definire con apposito provvedimento di natura organizzativa della giunta comunale su proposta del direttore generale.

Articolo 78
PROCEDIMENTI AD ISTANZA DI PARTE

1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l’istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall’amministratore che deve pronunciarsi in merito.
2. Il funzionario o l’amministratore devono sentire l’interessato entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.
3. Ad ogni istanza rivolta a ottenere l’emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento, comunque non superiore a 60 giorni.
4. Nel caso l’atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti, facilmente individuabili, il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta, con nota indirizzata ai singoli o, anche, con avviso da affiggere all’albo pretorio del comune ed in altri luoghi pubblici allorché i destinatari siano numerosi o non facilmente individuabili.
5. Tali soggetti possono inviare all’amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione o dall’affissione dell’avviso pubblico.

Articolo 79
PROCEDIMENTI A IMPULSO DI UFFICIO

1. Nel caso di procedimenti ad impulso d’ufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti od interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall’adozione dell’atto amministrativo, indicando il termine non minore di 15 giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.
2. I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine chiedere di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dall’amministratore che deve pronunciarsi in merito.
3. Qualora per l’elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma è consentito sostituirla con la pubblicazione all’albo pretorio del comune ed in altri luoghi pubblici.

Articolo 80
DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DELL’ATTO

1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell’atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la giunta comunale, ovvero il responsabile del servizio di competenza, in rapporto alla natura politica o gestionale dell’accordo stesso.
2. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell’accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l’imparzialità dell’amministrazione.

CAPO IV - REFERENDUM - DIRITTI DI ACCESSO

Articolo 81
REFERENDUM

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo biennio.
Soggetti promotori del referendum possono essere:
a) il dieci per cento del corpo elettorale;
b) il consiglio comunale.
4. Il consiglio comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione. La procedura del referendum deve essere iniziata entro 90 giorni dal momento in cui viene stabilito che il referendum stesso può avere luogo.
5. Deve essere annualmente prevista l'inclusione nel bilancio comunale di un apposito capitolo di spesa per l'eventuale svolgimento di referendum.

Articolo 82
EFFETTI DEL REFERENDUM

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco, il consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
2. Il referendum é valido quando partecipano al voto la metà più uno degli aventi diritto e la proposta riporta la metà più uno dei voti favorevoli dei votanti.
3. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al comune.

Articolo 83
DIRITTO DI ACCESSO

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell’amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limite di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Articolo 84
DIRITTO DI INFORMAZIONE

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.
2. L'ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
4. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO V - DIFENSORE CIVICO

Articolo 85
NOMINA

1. Il difensore civico è nominato dal consiglio a scrutinio segreto e con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.
2. Resta in carica con la stessa durata del consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore. Può essere rieletto una sola volta.
3. Il difensore, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del sindaco con la seguente formula:
“giuro di osservare lealmente le leggi dello stato e di adempire le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene".

Articolo 86
INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA

1. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa.
2. Non può essere nominato difensore civico:
a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri delle comunità montane e delle unità sanitarie locali;
c) i ministri di culto;
d) gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituti e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;
e) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione comunale;
f) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al 4^ grado, che siano amministratori, segretario o dipendenti del comune.
3. Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dal consiglio su proposta di uno dei consiglieri comunali. Può essere revocato dall'ufficio con deliberazione motivata del consiglio per grave inadempienza ai doveri d'ufficio.

Articolo 87
MEZZI E PREROGATIVE

1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale, ed è dotato di attrezzature e di quant’altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.
2. Il difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.
3. A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato o qualunque altro dipendente che sia competente in materia e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.
4. Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.
5. Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento; invita, in caso di ritardo, gli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.
6. L'amministrazione ha l'obbligo di specifica motivazione,
se il contenuto dell'atto adottato non recepisce i suggerimenti del difensore, che può, altresì, chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali.
7. Tutti i responsabili di servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del difensore civico.

Articolo 88
RAPPORTI CON IL CONSIGLIO

1. Il difensore civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.2. La relazione viene discussa dal consiglio entro 60 giorni dalla sua presentazione e resa pubblica.3. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il difensore può, in qualsiasi momento, fare relazione al consiglio, che dovrà discuterla nella prima seduta.

Articolo 89
INDENNITÀ DI FUNZIONE

1. La misura dell’indennità del difensore civico è stabilita dal consiglio comunale con la deliberazione di elezione.

TITOLO III - FUNZIONE NORMATIVA

Articolo 90
STATUTO

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del comune.
2. È ammessa l'iniziativa da parte di almeno il 10% dei cittadini per proporre modificazioni allo statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione del referendum popolare.
3. Lo statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Articolo 91
REGOLAMENTI

1. Il comune emana regolamenti:
a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo statuto;
b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statuarie.
3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta, a ciascun consigliere e ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'art. 70 del presente statuto.
5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
6. I regolamenti devono essere sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano la effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Articolo 92
ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE

1. Gli adeguamenti dello statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella costituzione, nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in altre leggi e nello statuto stesso.

Articolo 93
ORDINANZE

1. I responsabili degli uffici e dei servizi emanano ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari, ad eccezione delle ordinanze emanate ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale”, che rimangono di competenza del sindaco.
2. Il segretario comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.
3. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio e durante tale periodo devono essere accessibili a chiunque intenda consultarle.
4. Il sindaco emana, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui all’art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
5. In caso di assenza del sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto.
6. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma 3.

Articolo 94
NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.
2. Il consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo statuto. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo statuto.