Comune di Vedano al Lambro

STATUTO DEL COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO
PROVINCIA DI MILANO
Adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 33 del 14 giugno
2002
Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 35/1
del 26 agosto 2002

ELEMENTI COSTITUTIVI
- Articolo 1 - PRINCIPI FONDAMENTALI
- Articolo 2 - FINALITÀ
- Articolo 3 - PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE
- Articolo 4 - TERRITORIO E SEDE COMUNALE
- Articolo 5 - ALBO PRETORIO
- Articolo 6 - STEMMA E GONFALONE
PARTE I - ORDINAMENTO STRUTTURALE
TITOLO I - ORGANI DEL COMUNE E LORO ATTRIBUZIONI
- Articolo 7 - ORGANI
- Articolo 8 - PARI OPPORTUNITÀ
- Articolo 9 - PUBBLICITÀ DELLE SPESE ELETTORALI
- Articolo 10 - CONSIGLIO COMUNALE
- Articolo 11 - PRESENTAZIONE DELLE INTERROGAZIONI E DELLE ISTANZ
- Articolo 12 - RUOLO E COMPETENZE GENERALI
- Articolo 13 - GLI ATTI FONDAMENTALI
- Articolo 14 - LE NOMINE DI RAPPRESENTANT
- Articolo 15 - SESSIONE E CONVOCAZIONE
- Articolo 16 - LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO
- Articolo 17 - COMMISSIONI
- Articolo 18 - ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI
- Articolo 19 - CONSIGLIERI
- Articolo 20 - DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI
- Articolo 21 - NORME GENERALI DI FUNZIONAMENT
- Articolo 22 - GRUPPI CONSILIARI E CONFERENZE DEI CAPIGRUPPO
- Articolo 23 - GIUNTA COMUNALE
- Articolo 24 - NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE
- Articolo 25 - COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
- Articolo 26 - FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE
- Articolo 27 - DIMISSIONI, CESSAZIONE E REVOCA DEGLI ASSESSORI
- Articolo 28 - ATTRIBUZIONI
- Articolo 29 - DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIAL
- Articolo 30 - SINDACO
- Articolo 31 - ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE
- Articolo 32 - ATTRIBUZIONI DI VIGILANZ
- Articolo 33 - ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE
TITOLO II - UFFICI E PERSONALE
CAPO I - UFFICI
- Articolo 34 - PRINCIPI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI
- Articolo 35 - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE
- Articolo 36 - REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
- Articolo 37 - DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI
CAPO II - PERSONALE DIRETTIVO
- Articolo 38 - DIRETTORE GENERALE
- Articolo 39 - COMPITI DEL DIRETTORE GENERALE
- Articolo 40 - FUNZIONI DEL DIRETTORE GENERALE
- Articolo 41 - RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
- Articolo 42 - FUNZIONI DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
- Articolo 43 - INCARICHI DIRIGENZIALI E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
- Articolo 44 - COLLABORAZIONI ESTERNE
- Articolo 45 - UFFICIO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO
CAPO III - IL SEGRETARIO COMUNALE
- Articolo 46 - SEGRETARIO COMUNALE
- Articolo 47 - FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE
- Articolo 48 - VICESEGRETARIO COMUNALE
CAPO IV – ADEMPIMENTI DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI E BUROCRATICI RELATIVAMENTE ALLO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE
TITOLO III - SERVIZI
- Articolo 49 - FORME DI GESTIONE
- Articolo 50 - GESTIONE IN ECONOMIA
- Articolo 51 - AZIENDA SPECIALE
- Articolo 52 - ISTITUZIONE
- Articolo 53 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- Articolo 54 - IL PRESIDENTE
- Articolo 55 - IL DIRETTORE
- Articolo 56 - NOMINA E REVOCA
- Articolo 57 - SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE COMUNALE
- Articolo 58 - GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI
TITOLO IV - CONTROLLO INTERNO
PARTE II - ORDINAMENTO FUNZIONALE
TITOLO I - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE
- Articolo 61 - PRINCIPIO DI COOPERAZIONE
- Articolo 62 - CONVENZIONI
- Articolo 63 - CONSORZI
- Articolo 64 - UNIONE DI COMUNI
- Articolo 65 - ACCORDI DI PROGRAMMA
TITOLO II - PARTECIPAZIONE POPOLARE
CAPO I - INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA
- Articolo 67 - INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
- Articolo 68 - ISTANZE
- Articolo 69 - PETIZIONI
- Articolo 70 - PROPOSTE
CAPO II - ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE
- Articolo 71 - PRINCIPI GENERALI
- Articolo 72 - ASSOCIAZIONI
- Articolo 73 - ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE
- Articolo 74 - CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
- Articolo 75 - INCENTIVAZIONE
- Articolo 76 - PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI
CAPO III - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
- Articolo 77 - DIRITTO DI INTERVENTO NEI PROCEDIMENTI
- Articolo 78 - PROCEDIMENTI AD ISTANZA DI PARTE
- Articolo 79 - PROCEDIMENTI A IMPULSO DI UFFICIO
- Articolo 80 - DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DELL’ATTO
CAPO IV - REFERENDUM - DIRITTI DI ACCESSO
- Articolo 81 - REFERENDUM
- Articolo 82 - EFFETTI DEL REFERENDUM
- Articolo 83 - DIRITTO DI ACCESSO
- Articolo 64 - DIRITTO DI INFORMAZIONE
CAPO V - DIFENSORE CIVICO
- Articolo 85 - NOMINA
- Articolo 86 - INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA
- Articolo 87 - MEZZI E PREROGATIV
- Articolo 88 - RAPPORTI CON IL CONSIGLIO
- Articolo 89 - INDENNITÀ DI FUNZIONE
TITOLO III - FUNZIONE NORMATIVA
- Articolo 90 - STATUTO
- Articolo 91 - REGOLAMENTI
- Articolo 92 - ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE
- Articolo 93 - ORDINANZE
- Articolo 94 - NORME TRANSITORIE E FINALI
STATUTO DEL COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO
PROVINCIA DI MILANO
Adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 33 del 14 giugno
2002
Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 35/1
del 26 agosto 2002
ELEMENTI COSTITUTIVI
Articolo 1
PRINCIPI FONDAMENTALI
1. La comunità di Vedano al Lambro è ente autonomo locale
il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della
costituzione e della legge generale dello stato.
2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli
istituti di cui al presente statuto.
1. Il comune promuove lo sviluppo e il progresso civile,sociale ed
economico della propria comunità ispirandosi ai valoried agli
obiettivi della costituzione.
2. Il comune promuove azioni per favorire pari opportunità per
le donne e per gli uomini, per valorizzare i diritti dei minori e dei
soggetti più deboli della società, per attuare una pacifica
convivenza nei rapporti etnici, per tutelare la vita nelle sue diverse
espressioni.
3. Il comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti
i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini,
delle forze sociali, economiche e sindacali all’amministrazione;
collabora altresì nel pieno riconoscimento della rispettiva
autonomia con le aggregazioni delle chiese locali nel comune obiettivo
dello sviluppo della personalità e della solidarietà umana.
4. La sfera di governo del comune è costituita dall'ambito territoriale
degli interessi.
5. Il comune concorre a promuovere il pieno sviluppo della persona
umana, ispirando le proprie azioni ai seguenti criteri e principi:
a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali
esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;
b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica,
pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo
economico e di cooperazione;
c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato
di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con l'attività delle
organizzazioni di volontariato;
d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche
e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una
migliore qualità della vita;
e) la promozione di una cultura ed un’educazione atte a rimuovere
le cause che impediscono lo sviluppo di una cultura di pace.
Articolo 3
PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE
1. Il comune realizza le proprie finalità adottando il metodo
e gli strumenti della programmazione in conformità alle norme
dei regolamenti.
2. Il comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti
nei programmi dello stato e della regione Lombardia, avvalendosi dell'apporto
dei cittadini e delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali
operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri comuni, con la provincia e la regione sono
informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e
sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.
Articolo 4
TERRITORIO E SEDE COMUNALE
1. Il territorio del comune si estende per Kmq. 2,03 confinante con
i comuni di Monza, Lissone e Biassono.
2. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede
comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze,
il consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria
sede.
1. Nel palazzo civico è previsto apposito spazio da destinare
ad "albo pretorio", per la pubblicazione degli atti e avvisi
previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e
la facilità di lettura, attivando adeguati strumenti informativi
e comunicativi.
3. Il segretario cura l'affissione degli atti di cui al primo comma
avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica
l'avvenuta pubblicazione.
1. Il comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di
Vedano al Lambro e con lo stemma, concesso con decreto del Capo di
Governo 11.2.1929, così descritto: “Troncato: al primo
d’argento, al castello merlato alla ghibellina, torricellato
di due pezzi, di rosso, aperto e finestrato del campo, accostato da
due tralci di vite pampinosi e fruttieri al naturale e sormontato da
un’aquila dal volo spiegato di nero; al secondo scaccato d’oro
e d’azzurro di tre file, 3 e 2. Ornamenti esteriori da comune”.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato
dal sindaco o da chi legalmente lo sostituisce, si può esibire
il gonfalone comunale riproducente lo stemma di cui sopra.
3. Il gonfalone è stato concesso con Decreto del Presidente
della Repubblica 5 settembre 1995 che così lo descrive: “drappo
partito di bianco e di rosso, riccamente ornato di ricami d’argento
e caricato dallo stemma comunale con l’iscrizione centrata in
argento, recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo e
di cordoni saranno argentati. L’asta verticale sarà ricoperta
di velluto dei colori del drappo alternati, con bullette argentate
poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma
del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri ricolorati
dai colori nazionali frangiati d’argento”.
4. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali,
sono vietati.
PARTE I - ORDINAMENTO STRUTTURALE
TITOLO I - ORGANI DEL COMUNE E LORO ATTRIBUZIONI
1. Sono organi del comune: il consiglio, la giunta ed il sindaco.
1. Al fine di realizzare condizioni di effettiva eguaglianza tra uomini e donne, deve essere di norma garantita la presenza significativa di entrambi i sessi nella giunta comunale, in ogni organo collegiale comunale, nelle istituzioni, nelle aziende speciali e nelle società di capitali.
Articolo 9
PUBBLICITÀ DELLE SPESE ELETTORALI
1. Ciascun candidato alla carica di sindaco e di consigliere comunale
deve presentare al segretario comunale non oltre 5 giorni dall'inizio
della campagna elettorale una dichiarazione preventiva concernente
i contributi finanziari, i mezzi e gli strumenti di ogni genere e tipo
impiegati a sostegno della propria campagna.
Nella dichiarazione devono essere elencati i nominativi delle persone,
delle associazioni e delle società che finanziano o altrimenti
sostengono la campagna elettorale.
2. Entro 10 giorni dall'avvenuta votazione, i candidati presentano
al segretario comunale il rendiconto delle spese.
3. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle liste
di candidati per il consiglio comunale. In tal caso la dichiarazione
e il rendiconto sono rese dal responsabile politico delle stesse o,
in mancanza, dal capolista.
Articolo 10
CONSIGLIO COMUNALE
1. Il consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità,
determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.
2. Il consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia
organizzativa e funzionale.
Articolo 11
PRESENTAZIONE DELLE INTERROGAZIONI E DELLE ISTANZE
1. I consiglieri comunali presentano interrogazioni e istanze concernenti
l'attività politico-amministrativa del comune.
2. Le interrogazioni e le istanze sono formulate per iscritto e vengonopresentate
al segretario comunale che provvede, entro 3 giorni dal loro ricevimento,
a trasmetterle al sindaco o all'assessore competente, il quale risponde
per iscritto direttamente all'interrogante o all'istante nel termine
massimo di 30 giorni, oppure nel corso della prima seduta utile del
consiglio comunale se l'interessato lo abbia richiesto.
3. Le modalità di presentazione e di risposta sono disciplinate
dal regolamento del consiglio comunale.
Articolo 12
RUOLO E COMPETENZE GENERALI
1. Il consiglio comunale è l'organo che esprime ed esercita
la rappresentanza diretta della comunità, dalla quale è eletto.
2. Spetta al consiglio di individuare ed interpretare gli interessi
generali della comunità e di stabilire, in relazione ad essi,
gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione
e gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico - amministrativo
per assicurare che l'azione complessiva dell'ente consegua gli obiettivi
stabiliti con gli atti fondamentali e nel documento programmatico.
3. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità,
trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento
e l'imparzialità.
4. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli
strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione
provinciale, regionale e statale.
5. Le attribuzioni generali del consiglio quale organo di indirizzo
e di controllo politico-amministrativo sono esercitate su tutte le
attività del comune, nelle forme previste dal presente statuto.
6. Il consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo limitandosi,
dopo l'indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti
ed improrogabili.
7. Il consiglio comunale esercita le potestà e le competenze
previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai
principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti
nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
Articolo 13
GLI ATTI FONDAMENTALI
1. Il consiglio comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli
atti stabiliti dal secondo comma dell’art. 42 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, attraverso i quali esercita le funzioni fondamentali
per l'organizzazione e lo sviluppo della comunità e determina
gli indirizzi della politica amministrativa dell'ente.
2. Sono inoltre di competenza del consiglio comunale gli atti ed i
provvedimenti allo stesso attribuiti sia da altre disposizioni della
legge suddetta, sia emanate con leggi ad essa successive, nonché quelli
relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei
consiglieri comunali ed alla loro surrogazione.
Articolo 14
LE NOMINE DI RAPPRESENTANTI
1. Il consiglio comunale ha competenza a definire gli indirizzi per
la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti,
aziende ed istituzioni, nonché a nominare i rappresentanti del
consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente
riservata dalla legge.
2. Fuori dei casi previsti nel comma precedente, qualora sia previsto
che di un organo, collegio o commissione deve far parte un consigliere
comunale, questi è sempre nominato o designato dal consiglio.Si
applica, ai nominati, quanto dispone l’art. 67 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267.
3. Il consiglio comunale provvede alle nomine di cui ai precedenti
commi in seduta pubblica e con votazione a scheda segreta, osservando
le modalità stabilite dal regolamento quando sia prevista la
presenza della minoranza nelle rappresentanze da eleggere.
Articolo 15
SESSIONE E CONVOCAZIONE
1. L'attività del consiglio, ai fini dei termini di consegna
degli avvisi di convocazione, si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. Sono sessioni ordinarie quelle convocate per l'approvazione del
bilancio di previsione e del conto consuntivo.
3. Il consiglio comunale è convocato e presieduto dal consigliere
comunale eletto presidente.
4. La convocazione del consiglio e l’ordine del giorno degli
argomenti da trattare è effettuata dal presidente del consiglio,
su richiesta del sindaco oppure di almeno un quinto dei consiglieri;
in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere
inseriti all’ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di
competenza consiliare.
5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti
le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel
domicilio eletto nel territorio del comune.
6. L’ordine del giorno potrà essere integrato su proposta
del sindaco e con interrogazioni e mozioni dei consiglieri.
Articolo 16
LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO
1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto
insediamento, sono presentate, da parte del sindaco, sentita la giunta,
le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare
durante il mandato.
2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire
nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni,
gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi
emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio
comunale.
3. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il consiglio provvede, in sessione
straordinaria, a verificare l’attuazione di tali linee, da parte
del sindaco e dei rispettivi assessori. È facoltà del
consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato,
con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche,
sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere
in ambito locale.
4. Al termine del mandato, il sindaco presenta all’organo consiliare
il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione
delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all’approvazione
del consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi
previsti.
1. Il consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione,
commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo,
di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte
solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto
riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia,
la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi
di opposizione.
2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l’oggetto e la
durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.
3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza
assoluta dei componenti del consiglio.
4. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori sindaco,
assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze
sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
5. Le commissioni sono tenute a sentire il sindaco e gli assessori
ogni qualvolta questi lo richiedano.
Articolo 18
ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI
1. Il regolamento dovrà disciplinare i compiti e l'esercizio
delle seguenti attribuzioni delle commissioni:
- la nomina del presidente della commissione;
- le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni
loro assegnate dagli organi del comune;
- i metodi, i procedimenti ed i termini per lo svolgimento di studi,
indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.
1. Lo stato giuridico, l’entrata in carica, le dimissioni e
la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano
l’intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere
che, nell’elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero
di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano
di età.
3. I consiglieri comunali che non intervengono a tre sedute consecutive
senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione
del consiglio comunale. A tale riguardo, il presidente del consiglio
comunale, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza
maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione
scritta, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241,
a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere
ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze,
nonché a fornire al presidente eventuali documenti probatori,
entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque
non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data
di ricevimento. Scaduto questo ultimo termine, il consiglio esamina
e infine delibera, tenuto adeguatamente conto della cause giustificative
presentate da parte del consigliere interessato.
Articolo 20
DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI
1. Ogni consigliere comunale, con la procedura stabilita dal regolamento,
ha diritto di:
- esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti
alla competenza deliberativa del consiglio comunale ai sensi dell’art.
42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le proposte di deliberazioni
e/o gli emendamenti che incidono in modo sostanziale sulle stesse,
devono essere corredati dai pareri previsti dalla legge, in osservanza
del principio del "giusto procedimento". Ai sensi del presente
statuto si intende per "giusto procedimento" quello per cui
l'emanazione del provvedimento sia subordinata alla preventiva istruttoria
corredata dai pareri tecnici e contabili ed alla successiva comunicazione
alla giunta e ai capigruppo consiliari;
- presentare all'esame del consiglio comunale interrogazioni e mozioni;
- ottenere dagli uffici del comune tutte le notizie ed informazioni
utili all'espletamento del proprio mandato, nonché copia di
atti e documenti che risultano necessari allo stesso scopo, in esenzione
di spesa.
2. Il consigliere che per motivi personali, di parentela, professionali
o di altra natura abbia interesse a una deliberazione deve assentarsi
dall'adunanza per la durata del dibattito e della votazione sulla stessa,
richiedendo che sia fatto constatare a verbale.
Il regolamento definisce i casi nei quali può considerarsi sussistente
il conflitto di interessi.
3. Ciascun consigliere deve eleggere un domicilio nel territorio comunale.
Articolo 21
NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO
1. Le norme generali di funzionamento del consiglio comunale sono
stabilite nel regolamento, secondo quanto dispone il presente statuto.
2. La presidenza del consiglio comunale è attribuita a un consigliere
comunale, eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio.
In sede di prima attuazione, l’elezione del presidente viene
effettuata nella prima seduta consiliare successiva all’entrata
in vigore dello statuto.
3. Le sedute del consiglio sono pubbliche. Nel caso in cui debbano
essere formulate valutazioni e apprezzamenti su persone, il presidente
dispone la trattazione dell'argomento in seduta segreta.
4. La prima seduta è convocata dal sindaco ed è presieduta
dal consigliere anziano fino all’elezione del presidente dell’assemblea.
La seduta prosegue poi sotto la presidenza del presidente eletto per
la comunicazione dei componenti della giunta. Qualora il consigliere
anziano sia assente o rifiuti di presiedere l’assemblea, la presidenza è assunta
dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità, occupa
il posto immediatamente successivo. È consigliere anziano colui
che ha ottenuto la maggior cifra individuale così come definita
dall’art. 73, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica
di sindaco, proclamati consiglieri.
5. In assenza del presidente eletto la presidenza del consiglio comunale è assunta
dal consigliere anziano ai sensi del comma 4 del presente articolo.
6. Il presidente del consiglio riceve le interrogazioni e le mozioni
da sottoporre al consiglio in quanto di competenza consiliare e provvede
alla convocazione del consiglio comunale quando la richiesta è formulata
da un quinto dei consiglieri, per la trattazione di argomenti di competenza
consiliare ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267.
7. Il presidente del consiglio comunale esercita i poteri di polizia
nelle adunanze consiliari.
8. Il presidente del consiglio comunale convoca e presiede la conferenza
dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare.
Articolo 22
GRUPPI CONSILIARI E CONFERENZE DEI CAPIGRUPPO
1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto
nel regolamento e ne danno comunicazione al segretario comunale. Qualora
non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione,
i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la giunta,
che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
2. Il regolamento prevede la conferenza dei capigruppo e le relative
modalità di funzionamento.
1. La giunta è l'organo di governo del comune.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità,
della trasparenza e della efficienza.
3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi
e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali
ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal consiglio comunale.
4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al consiglio comunale.
Articolo 24
NOMINA DELLA GIUNTA
1. I componenti della giunta, sono nominati dal sindaco che ne dà comunicazione
al consiglio nella prima seduta successiva all'elezione.
2. Il sindaco ha facoltà di nominare, a sua discrezione, un
numero di assessori fino a raggiungere il limite massimo di sei componenti
stabilito dal successivo art. 25.
3. Il sindaco nel contesto dell’atto di formazione della giunta
attribuisce ad uno degli assessori la qualifica di “vice sindaco”,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267. Agli altri assessori elencati dopo il vice
sindaco nell’atto di nomina della giunta, viene conferito, in
ordine di anzianità di età, l’incarico di sostituire
il sindaco ed il vice sindaco qualora si verifichi contemporaneamente
l’assenza o l’impedimento temporaneo di entrambi.
4. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la
posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti
della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
5. Salvo quanto previsto dall’art. 53 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, il sindaco e gli assessori in carica decadono
con la proclamazione del sindaco neo-eletto.
Articolo 25
COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA
1. La giunta è composta dal sindaco e da non oltre sei assessori,
che possono anche non rivestire la carica di consiglieri comunali.
2. Assume le funzioni di assessore anziano, nelle circostanze e per
gli effetti previsti dalla legge e dallo statuto, l'assessore più anziano
di età fra quelli nominati dal sindaco.
Articolo 26
FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA
1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco che stabilisce
l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli
assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite
dalla giunta stessa.
Articolo 27
DIMISSIONI, CESSAZIONE E REVOCA DEGLI ASSESSORI
1. Le dimissioni, la cessazione per altra causa o la revoca dall'ufficio di assessore sono motivatamente comunicate dal sindaco al consiglio comunale nella prima seduta, contestualmente al nominativo del successore scelto ai sensi del primo comma del precedente art. 24.
1. La giunta collabora con il sindaco nel governo del comune e compie
gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati
al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al sindaco,
al segretario comunale, al direttore o ai responsabili dei servizi
comunali.
2. La giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi
generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva
e di impulso nei confronti dello stesso.
3. La giunta, in particolare, nell’esercizio delle attribuzioni
di governo e delle funzioni organizzative:
a) approva le deliberazioni riguardanti le azioni giudiziarie attive
e passive del comune, nonché le relative transazioni;
b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti
che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio
e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai
responsabili dei servizi comunali;
c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti
da sottoporre alle determinazioni del consiglio;
d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con
gli organi di partecipazione e decentramento;
e) elabora e propone al consiglio l’approvazione e l’eventuale
modifica della disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei
beni e dei servizi;
f) determina le aliquote dei tributi;
g) approva i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
h) esprime il parere sulla nomina e revoca del direttore generale da
parte del sindaco;
i) dispone l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
j) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce
l’ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l’accertamento
della regolarità del procedimento;
k) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi,
funzioni delegate dalla provincia, regione e stato quando non espressamente
attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
l) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
m) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri,gli
standards e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell’apparato,
sentito il direttore generale;
n) determina i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo
interno di gestione;
o) approva il PEG su proposta del direttore generale, o in mancanza,
del segretario comunale;
p) approva le eventuali variazioni al PEG su proposta dei responsabili
dei servizi.
Articolo 29
DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI
1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della
metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli
sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle
leggi o dallo statuto.
2. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola,
con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni
concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale
fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona
o sulla valutazione dell’azione da questi svolta.
3. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione
avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione
degli atti e delle sedute del consiglio e della giunta è curata
dal segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti
dal regolamento per il funzionamento del consiglio.
4. Il segretario comunale deve abbandonare l’aula nel caso in
cui l’oggetto in discussione coinvolga i suoi interessi personali.
In tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del
consiglio o della giunta nominato dal presidente, di norma il più giovane
di età.
5. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario.
1. Il sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le
modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i
casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato
giuridico e le cause di cessazione dalla carica. Il sindaco presta
davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di
osservare lealmente la Costituzione italiana.
2. Egli rappresenta il comune ed è l’organo responsabile
dell’amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato
connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive
al segretario comunale, al direttore, e ai responsabili degli uffici
in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull’esecuzione
degli atti.
3. Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo
statuto, dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle
funzioni statali o regionali attribuite al comune. Egli ha inoltre
competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull’attività degli
assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Il sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio,
provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti
del comune presso enti, aziende e istituzioni.
5. Il sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi
espressi dal consiglio comunale, nell’ambito dei criteri eventualmente
indicati dalla regione, e, sentite le categorie interessate, a coordinare
gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi
pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente
competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura
al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando
i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare
riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.
Articolo 31
ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE
1. Il sindaco ha la rappresentanza generale dell’ente, può delegare
le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori ed è l’organo
responsabile dell’amministrazione del comune;
in particolare il sindaco:
a) dirige e coordina l’attività politica e amministrativa
del comune nonché l’attività della giunta e dei
singoli assessori;
b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma
con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio
comunale;
c) convoca i comizi per i referendum previsti dall’art. 8 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;
e) adotta le ordinanze di cui agli articoli 17 e 18 della legge 24
novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale”;
f) nomina il segretario comunale, scegliendolo nell’apposito
albo;
g) conferisce e revoca al segretario comunale, se lo ritiene opportuno
e previa deliberazione della giunta comunale, le funzioni di direttore
generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri
comuni per la nomina del direttore;
h) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e
definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna,
in base a esigenze effettive e verificabili;
i) in qualità di legale rappresentante del comune, ha titolo
a costituirsi in giudizio, ovvero a delegare tale funzione ad un responsabile
di servizio con proprio decreto, valutandone l’opportunità di
volta in volta in relazione ad ogni singola causa legale in cui l’enteè parte.
Articolo 32
ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA
1. Il sindaco:
a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni
ed atti anche riservati;
b) promuove direttamente, o avvalendosi del segretario comunale o del
direttore, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del
comune;
c) compie gli atti conservativi dei diritti del comune;
d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni
presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per
azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle
stesse e ne informa il consiglio comunale;
e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi,
aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune,
svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal
consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla
giunta.
Articolo 33
ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE
1. Il sindaco:
a) può proporre gli argomenti da inserire all'ordine del giorno
delle sedute del consiglio comunale;
b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze degli organismi pubblici
di partecipazione popolare da lui presiedute, nei limiti previsti dalle
leggi;
c) propone argomenti da trattare e dispone la convocazione della giunta
e la presiede;
d) ha potere di delega generale o parziale (nell'ambito delle aree
e dei settori di attività specificatamente definite nella delega
predetta) delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori
e può attribuire a consiglieri comunali incarichi speciali per
compiti definiti. La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse
alle funzioni con la stessa conferite e può essere revocata
dal sindaco in qualsiasi momento. Delle deleghe rilasciate deve essere
fatta comunicazione al consiglio comunale e agli altri organi previsti
dalla legge.
TITOLO II - UFFICI E PERSONALE
CAPO I - UFFICI
Articolo 34
PRINCIPI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI
1. L’amministrazione del comune si esplica mediante il perseguimento
di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
un’organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
l’analisi e l’individuazione della produttività e
dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell’attività svolta
da ciascun elemento dell’apparato;
l’individuazione di responsabilità strettamente collegate
all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione
del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle
strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.
Articolo 35
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE
1. Il comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del
personale e, in conformità alle norme del presente statuto,
l’organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della
distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio
comunale, al sindaco e alla giunta e funzione di gestione amministrativa
attribuita al direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei
servizi.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza
ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di
gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell’individuazione
delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione
amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai
bisogni e l’economicità.
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il
miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.
Articolo 36
REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
1. Il comune, attraverso il regolamento di organizzazione, stabilisce
le norme generali per l’organizzazione e il funzionamento degli
uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di
ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e
servizi e tra questi, il direttore e gli organi politici.
2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi
di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e
di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia
obiettivi e finalità dell’azione amministrativa in ciascun
settore e di verificarne il conseguimento; al direttore e ai funzionari
responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati,
il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli
obiettivi operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile
secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. L’organizzazione del comune si articola in unità operative
che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture
progressivamente più ampie, come disposto dall’apposito
regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di
staff intersettoriali.
4. Il comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati
nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei
dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi
decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.
Articolo 37
DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI
1. I dipendenti comunali svolgono la propria attività al servizio
e nell’interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza
e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici
e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a
raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente
responsabile verso il direttore, il responsabile degli uffici e dei
servizi e l’amministrazione degli atti compiuti e dei risultati
conseguiti nell’esercizio delle proprie funzioni.
3. Il regolamento di organizzazione determina le condizioni e le modalità con
le quali il comune promuove l’aggiornamento e l’elevazione
professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a
preservarne la salute e l’integrità psicofisica e garantisce
pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
4. L’approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la
stipulazione, in rappresentanza dell’ente, dei contratti compete
al personale responsabile delle singole aree e dei diversi servizi,
nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, dal direttore e
dagli organi collegiali.
5. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al
rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa,
nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie e alla
emanazione delle ordinanze di natura non contingibile e urgente ad
eccezione delle ordinanze emanate ai sensi degli articoli 17 e 18 della
legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale”,
che rimangono di competenza del sindaco.
6. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di
gestione della struttura comunale.
CAPO II - PERSONALE DIRETTIVO
Articolo 38
DIRETTORE GENERALE
1. Il sindaco, previa delibera della giunta comunale, può nominare
un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un
contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento
di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni
le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti.
2. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione
coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.
Articolo 39
COMPITI DEL DIRETTORE GENERALE
1. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi
stabiliti dagli organi di governo dell’ente secondo le direttive
che, a tale riguardo, gli impartirà il sindaco.
2. Il direttore generale sovrintende alle gestioni dell’ente
perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili
di servizio che allo stesso tempo rispondono nell’esercizio delle
funzioni loro assegnate.
3. La durata dell’incarico non può eccedere quella del
mandato elettorale del sindaco che può procedere alla sua revoca,
previa delibera della giunta comunale, nel caso in cui non riesca a
raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee
di politica amministrativa della giunta, nonché in ogni altro
caso di grave opportunità.
4. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione
generale, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco
al segretario comunale, sentita la giunta comunale.
Articolo 40
FUNZIONI DEL DIRETTORE GENERALE
1. Il direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo
di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle
norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti
dal sindaco e dalla giunta comunale.
2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:
predispone, sulla base delle direttive stabilite dal sindaco, programmi
organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali
stabiliti dal sindaco e dalla giunta;
verifica l’efficacia e l’efficienza dell’attività degli
uffici e del personale a essi preposto;
promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili
dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il
regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi
di lavoro;
autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi,
i permessi dei responsabili dei servizi;
emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla
competenza del sindaco o dei responsabili dei servizi;
gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;
riesamina, sentiti i responsabili dei settori, l’assetto organizzativodell’ente
e la distribuzione dell’organico effettivo, proponendo alla giunta
e al sindaco eventuali provvedimenti in merito;
promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di
competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano
temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente.
Articolo 41
RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel
regolamento di organizzazione.
2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi
a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale,
ovvero dal segretario e secondo le direttive impartite dal sindaco
e dalla giunta comunale.
3. Essi nell’ambito delle competenze loro assegnate provvedono
a gestire l’attività dell’ente e ad attuare gli
indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, dal
sindaco e dalla giunta comunale.
Articolo 42
FUNZIONI DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
1. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza
dell’ente i contratti, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni,
gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli
atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli
impegni di spesa.
2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni
o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:
a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei
relativi procedimenti ed adottano tutte le relative determinazioni;
rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto
costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi,
per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti
urbanistici;
d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;
e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e
ne curano l’esecuzione;
f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative
e dispongono l’applicazione delle sanzioni accessorie nell’ambito
delle direttive impartite dal sindaco;
g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento
a eccezione di quelle di cui all’art. 54 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267;
h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale
a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure
previste dalla legge e dal regolamento;
i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della giunta
e del consiglio e alle direttive impartite dal sindaco e dal direttore;
j) forniscono al direttore gli elementi per la predisposizione della
proposta di piano esecutivo di gestione;
j)-bis propongono alla giunta comunale, nel corso dell’esercizio,
modifiche alle dotazioni o agli obiettivi del piano esecutivo di gestione
entro il termine del 15 dicembre, così come stabilito dall’art.
175, comma 9, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
h) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i
recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive
impartite dal direttore e dal sindaco;
l) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso
il comune;
m) rispondono, nei confronti del direttore generale, del mancato raggiungimento
degli obiettivi loro assegnati.
3. In mancanza del responsabile, le funzioni di cui sopra, ed in generale
ogni altra funzione che la legge attribuisce alla competenza esclusiva
dei responsabili con funzioni dirigenziali, sono svolte dal segretario
comunale o dal direttore generale se istituito, ovvero, in mancanza
anche del segretario, dal responsabile in servizio più anziano
in carriera.
4. Il sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei
servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti,
impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto
espletamento.
Articolo 43
INCARICHI DIRIGENZIALI E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
1. La giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste
dalla legge e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e
dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica
l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale
o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell’ente
non siano presenti analoghe professionalità.
2. La giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri motivi
può assegnare, nelle forme e con le modalità previste
dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale
assunto con contratto a tempo determinato, ai sensi dell’art.
110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a
tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di
legge.
Articolo 44
COLLABORAZIONI ESTERNE
1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad
alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo
per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione
a soggetti estranei all’amministrazione devono stabilirne la
durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma,
e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.
Articolo 45
UFFICIO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO
1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta comunale o degli assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell’ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l’ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui agli artt. 242 e 243 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
CAPO III - IL SEGRETARIO COMUNALE
Articolo 46
SEGRETARIO COMUNALE
1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco,da cui dipende
funzionalmente ed è scelto nell’apposito albo.
2. Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni
con altri comuni per la gestione dell’ufficio del segretario
comunale.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale
sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal
sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del comune, ai singoli
consiglieri e agli uffici.
Articolo 47
FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE
1. Il segretario comunale partecipa alle riunioni di giunta e del
consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme rispettivamente
al sindaco ed al presidente.
2. Il segretario comunale può partecipare a commissioni di studio
e di lavoro interne all’ente e, con l’autorizzazione del
sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed
esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al consiglio, alla
giunta, al sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri.
3. Il segretario comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione
delle deliberazioni della giunta soggette a controllo eventuale del
difensore civico.
4. Egli presiede l’ufficio comunale per le elezioni in occasione
delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni
del sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte
di revoca e la mozione di sfiducia.
5. Il segretario comunale roga i contratti del comune, nei quali l’ente è parte,
quando non sia necessaria l’assistenza di un notaio, e autentica
le scritture private e gli atti unilaterali nell’interesse dell’ente,
ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto
o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco.
6. Il segretario esercita le funzioni dei responsabili dei servizi
in caso di loro assenza o impedimento, secondo quanto previsto dall’art.
42, comma 3, del presente statuto.
Articolo 48
VICESEGRETARIO COMUNALE
1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un vicesegretario
comunale individuandolo in uno dei funzionari apicali dell’ente
in possesso di laurea o alternativamente con anzianità nella
categoria apicale di almeno 5 anni, previa motivata deliberazione di
giunta comunale.
2. Il vicesegretario comunale collabora con il segretario nello svolgimento
delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza
o impedimento.
CAPO IV – ADEMPIMENTI DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI E BUROCRATICI RELATIVAMENTE ALLO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE
Articolo 48-bis
STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE PER I TRIBUTI COMUNALI
1. Gli organi istituzionali e burocratici del comune, nell’ambito
delle rispettive competenze concernenti tributi comunali, a garanzia
dei diritti dei soggetti obbligati, adeguano i propri atti ed i propri
comportamenti ai principi fissati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212,
in tema di “disposizioni in materia di statuto dei diritti del
contribuente”.
2. Per quanto compatibili, i principi indicati al comma 1 debbono essere
osservati dagli organi istituzionali e burocratici del comune, nell’ambito
delle rispettive competenze, anche per le entrate patrimoniali del
comune.
TITOLO III - SERVIZI
1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità,
obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico
e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi
pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di
privativa del comune, ai sensi di legge.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere
effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione
previste dalla legge e dal presente statuto.
3. Per la disciplina dei servizi pubblici aventi rilevanza industriale,
così come individuati dalla legge, si osservano le disposizioni
dell’art. 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Per la disciplina dei servizi pubblici privi di rilevanza industriale
si osservano le disposizioni dell’art. 113-bis del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267. In virtù della più ampia autonomia
conferita agli enti locali dalla Legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3 (Modifiche al Titolo V Parte II della Costituzione) il consiglio
comunale si riserva la facoltà di determinare, per ogni specifico
servizio pubblico privo di rilevanza industriale, la forma di gestione
che riterrà più opportuna ed adeguata in relazione alle
potenzialità proprie dell’amministrazione del Comune di
Vedano al Lambro, alla tipologia del servizio da erogare ed alla realtà socioeconomica
locale.
5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate
idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
Articolo 50
GESTIONE IN ECONOMIA
1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti.
1. Il consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie,
delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei
servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate
dall'apposito statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi
ultimi, dal consiglio di amministrazione delle aziende.
3. Il consiglio di amministrazione e il presidente sono nominati dal
consiglio comunale fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i
requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze
di amministrazione.
1. Il consiglio comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano
di particolare autonomia gestionale, può costituire istituzioni
mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina
dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa
redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino:
i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni
immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
2. Il regolamento di cui al precedente 1^ comma determina, altresì,
la dotazione organica del personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione,
le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento
finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati
gestionali.
3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto
con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad
alto contenuto di professionalità.
4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal consiglio comunale
al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio
preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.
5. Gli organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione,
il presidente e il direttore.
Articolo 53
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
1. Il consiglio di amministrazione e il presidente della istituzione
sono nominati dal consiglio comunale fuori dal proprio seno, tra coloro
che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate
esperienze di amministrazione.
2. Possono essere eletti nel consiglio di amministrazione rappresentanti
dei soggetti interessati dal servizio sino al 50% del totale dei componenti
del consiglio.
3. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti
specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione
giuridica e lo status dei componenti il consiglio d'amministrazione
nonché le modalità di funzionamento dell'organo.
4. Il consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione
a carattere generale previsti dal regolamento.
1. Il presidente rappresenta e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del consiglio di amministrazione.
1. Il direttore dell'istituzione è nominato dal consiglio di
amministrazione con le modalità previste dal regolamento.
2. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile
del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta
i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi
e delle decisioni degli organi delle istituzioni.
1. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati
dal consiglio comunale, nei termini di legge, sulla base di un documento,
corredato dai curricula dei candidati, che indica il programma e gli
obiettivi da raggiungere.
2. Il documento proposto, sottoscritto da almeno 1/5 dei consiglieri
assegnati, deve essere presentato al segretario comunale.
3. Il presidente e i singoli componenti possono essere revocati su
proposta motivata dal sindaco, o di 1/5 dei consiglieri assegnati,
dal consiglio comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.
La proposta deve essere approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri
assegnati.
Articolo 57
SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE COMUNALE
1. Negli statuti delle società a partecipazione comunale devono
essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse
ed il comune.
2. Ai sensi dell’art. 67 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, i consiglieri comunali possono essere eletti componenti del
consiglio di amministrazione di società di capitali a partecipazione
comunale maggioritaria o minoritaria. Le modalità di elezione
sono stabilite dal regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.
Articolo 58
GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI
1. Il comune sviluppa rapporti con gli altri comuni e la provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.
TITOLO IV - CONTROLLO INTERNO
Articolo 59
PRINCIPI E CRITERI
1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti
contabili dovranno favorire una lettura per programmi e obiettivi affinché siano
consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello
sulla gestione, sullo stato dell'organizzazione e quello relativo all'efficacia
dell'azione del comune.
2. È facoltà del consiglio richiedere agli organi e agli
uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti
finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali,
con particolare riguardo alla organizzazione ed alla gestione dei servizi.
3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e
funzionali dell'ufficio dei revisori del conto e ne specificano le
attribuzioni in base alla legge, ai principi civilistici concernenti
il controllo delle società per azioni e al presente statuto.
3. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure
per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la
sfera di attività dei revisori e quella degli organi e degli
uffici dell'ente.
Articolo 60
REVISIONE DEL CONTO
1. Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità ed
ineleggibilità stabilite dall’art. 236 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267.
2. Nell'esercizio delle loro funzioni, con modalità e limiti
definiti nel regolamento, i revisori avranno diritto di accesso agli
atti e documenti connessi alla sfera delle loro competenze.
PARTE II - ORDINAMENTO FUNZIONALE
TITOLO I - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE
Articolo 61
PRINCIPIO DI COOPERAZIONE
1. L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.
1. Il comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio
associato di funzioni, anche individuando nuove attività di
comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche,
la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi,
privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti
locali o loro enti strumentali.
2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla
legge, sono approvate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta
dei componenti.
1. Il consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove
la costituzione di consorzi tra enti per realizzare e gestire servizi
rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per
economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di aziende
speciali e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per
i servizi stessi, previste nell'articolo precedente.
2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del
precedente art. 62 deve prevedere l'obbligo di trasmissione agli enti
aderenti degli atti fondamentali del consorzio.
3. Il consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto
del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale
del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei
comuni, in quanto compatibili.
4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intende gestire
da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso
il modulo consortile.
1. In attuazione del principio di cui al precedente art. 62 e dei principi del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), il consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.
Articolo 65
ACCORDI DI PROGRAMMA
1. Il comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi
previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione
di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione
dell'attività di più soggetti interessati, promuove e
conclude accordi di programma.
2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere
le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi
surrogatori ed, in particolare:
a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate
e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario,
i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti
fra gli enti coinvolti;
c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
3. Il sindaco definisce e stipula l'accordo con l'osservanza delle
altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni
attribuite con lo statuto.
TITOLO II - PARTECIPAZIONE POPOLARE
1. Il comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini
all'attività dell'ente, al fine di assicurare il buon andamento,
l'imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il comune privilegia le libere forme associative
e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle
strutture ed ai servizi dell'ente.
3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate
di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella
formazione degli atti.
4. L'amministrazione può attivare forme di consultazione, per
acquisire il parere su specifici problemi.
Articolo 66-bis
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI STRANIERI
1. In conformità a quanto disposto dall’art. 8, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l’amministrazione si impegna a garantire pari condizioni di partecipazione ad ogni aspetto della vita pubblica locale da parte dei cittadini dell’Unione Europea e di altri paesi, regolarmente soggiornanti.
CAPO I - INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA
Articolo 67
INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un
procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenirvi,
tranne per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti
comunali.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire
ad opera sia dei soggetti singoli sia di soggetti collettivi rappresentativi
di interessi super individuali.
1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi
in genere possono rivolgere al sindaco interrogazioni con le quali
si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell’amministrazione.
2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo
di 30 giorni dal sindaco, o dal segretario, o dal dipendente responsabile
a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.
1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli
organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni
di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. La petizione, qualora sia sottoscritta da almeno cinquanta cittadini
residenti a Vedano al Lambro, è esaminata dall'organo competente
entro giorni 30 dalla presentazione.
3. Se il termine previsto al comma 2 non è rispettato, ciascun
consigliere può sollevare la questione con una interrogazione
che il presidente è tenuto a porre all'ordine del giorno della
prima seduta del consiglio.
4. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso,
di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.
1. Numero 180 cittadini possono avanzare proposte per l'adozione di
atti amministrativi che il sindaco trasmette entro 15 giorni successivi
all'organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi
interessati.
2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro
45 giorni dalla presentazione della proposta.
3. Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere
alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse
al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata
promossa l'iniziativa popolare, tenendo presente quanto disposto dall'art.
11 L. 241/1990.
CAPO II - ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE
1. Il comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione
dei cittadini attraverso: le forme di incentivazione previste dal successivo
art. 75; l'accesso ai dati di cui è in possesso l'amministrazione;
l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione
degli atti generali.
2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal
consiglio comunale.
1. La giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e
per fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano
sul territorio.
2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti
sull’attività delle associazioni devono essere precedute
dall'acquisizione di pareri facoltativi e non vincolanti espressi dagli
organismi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dei
soggetti interessati.
Articolo 73
ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE
1. Il comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei
cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti
negli articoli precedenti.
2. L'amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi
può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando:
finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione
degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi
e loro gestione.
3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli rappresentativi
di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle
materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni
di territorio. Il relativo parere facoltativo e non vincolante deve
essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.
4. Forum dei cittadini
4.1 Il comune promuove, quale organismi di partecipazione, forum dei
cittadini, cioè riunioni pubbliche finalizzate a migliorare
la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione e amministrazione
in ordine a fatti, problemi e iniziative che investono la tutela dei
diritti dei cittadini e gli interessi collettivi.
4.2 I forum dei cittadini possono avere dimensioni comunale o subcomunale.
Possono avere carattere periodico o essere convocati per trattare specifici
temi o questioni di particolare urgenza.
4.3 Ad esso partecipano i cittadini interessati e i rappresentanti
dell'amministrazione responsabile delle materie inserite all'ordine
del giorno.
4.4 I forum possono essere convocati anche sulla base di una richiesta
di un numero di cittadini, da determinarsi nel regolamento, nella quale
devono essere indicati gli oggetti proposti alla discussione e i rappresentanti
dell'amministrazione di cui è richiesta la presenza.
4.5 I regolamenti stabiliranno le modalità di convocazione,
di coordinamento e di funzionamento dei forum assicurando il pieno
rispetto dei principi di partecipazione posti alla base della legge.
5. Il consiglio comunale può istituire commissioni consultive
permanenti di supporto all'attività amministrativa. Il regolamento
disciplina il loro numero, le competenze e la loro composizione.
Articolo 74
CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
1. Il comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi
alla vita collettiva può promuovere l’elezione del consiglio
comunale dei ragazzi.
2. Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in
via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport,
tempo libero, giochi, rapporti con l’associazionismo, cultura
e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani,
rapporti con l’Unicef.
3. Le modalità di elezione e il funzionamento del consiglio
comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.
1. Per le associazioni e gli organismi di partecipazione, possono essere previste forme di incentivazione con supporti di natura tecnico-professionale e organizzativa.
Articolo 76
PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI
1. Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, possono invitare ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.
CAPO III - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Articolo 77
DIRITTO DI INTERVENTO NEI PROCEDIMENTI
1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo
coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirvi,
tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.
2. L’amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del
funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato
ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni
devono essere adottate.
3. I procedimenti di competenza degli uffici del comune si devono concludere
nel termine ordinatorio di trenta giorni, salvo diverse disposizioni
di legge o aventi forza di legge e fatta salva altresì la determinazione
di termini particolari per singoli procedimenti da definire con apposito
provvedimento di natura organizzativa della giunta comunale su proposta
del direttore generale.
Articolo 78
PROCEDIMENTI AD ISTANZA DI PARTE
1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha
presentato l’istanza può chiedere di essere sentito dal
funzionario o dall’amministratore che deve pronunciarsi in merito.
2. Il funzionario o l’amministratore devono sentire l’interessato
entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal
regolamento.
3. Ad ogni istanza rivolta a ottenere l’emanazione di un atto
o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta
per iscritto nel termine stabilito dal regolamento, comunque non superiore
a 60 giorni.
4. Nel caso l’atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente
su diritti o interessi legittimi di altri soggetti, facilmente individuabili,
il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta
ricevuta, con nota indirizzata ai singoli o, anche, con avviso da affiggere
all’albo pretorio del comune ed in altri luoghi pubblici allorché i
destinatari siano numerosi o non facilmente individuabili.
5. Tali soggetti possono inviare all’amministrazione istanze,
memorie, proposte o produrre documenti entro 15 giorni dal ricevimento
della comunicazione o dall’affissione dell’avviso pubblico.
Articolo 79
PROCEDIMENTI A IMPULSO DI UFFICIO
1. Nel caso di procedimenti ad impulso d’ufficio il funzionario
responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori
di diritti od interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall’adozione
dell’atto amministrativo, indicando il termine non minore di
15 giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento,
entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie,
proposte o produrre documenti.
2. I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine
chiedere di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile
o dall’amministratore che deve pronunciarsi in merito.
3. Qualora per l’elevato numero degli interessati sia particolarmente
gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma è consentito
sostituirla con la pubblicazione all’albo pretorio del comune
ed in altri luoghi pubblici.
Articolo 80
DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DELL’ATTO
1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano
state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto
volitivo dell’atto può risultare da un accordo tra il
soggetto privato interessato e la giunta comunale, ovvero il responsabile
del servizio di competenza, in rapporto alla natura politica o gestionale
dell’accordo stesso.
2. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto
nella premessa e che il contenuto dell’accordo medesimo sia comunque
tale da garantire il pubblico interesse e l’imparzialità dell’amministrazione.
CAPO IV - REFERENDUM - DIRITTI DI ACCESSO
1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva
competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che
devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali
e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi
statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di
consultazione referendaria nell'ultimo biennio.
Soggetti promotori del referendum possono essere:
a) il dieci per cento del corpo elettorale;
b) il consiglio comunale.
4. Il consiglio comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità,
i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative
della consultazione. La procedura del referendum deve essere iniziata
entro 90 giorni dal momento in cui viene stabilito che il referendum
stesso può avere luogo.
5. Deve essere annualmente prevista l'inclusione nel bilancio comunale
di un apposito capitolo di spesa per l'eventuale svolgimento di referendum.
Articolo 82
EFFETTI DEL REFERENDUM
1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del
sindaco, il consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
2. Il referendum é valido quando partecipano al voto la metà più uno
degli aventi diritto e la proposta riporta la metà più uno
dei voti favorevoli dei votanti.
3. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere
deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri
assegnati al comune.
Articolo 83
DIRITTO DI ACCESSO
1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di
accesso agli atti dell’amministrazione e dei soggetti che gestiscono
servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal
regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative
dichiarano riservati o sottoposti a limite di divulgazione e quelli
esplicitamente individuati dal regolamento.
3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati,
disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso
differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.
Articolo 84
DIRITTO DI INFORMAZIONE
1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle
istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente
articolo.
2. L'ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali
della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche
dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare
il massimo di conoscenza degli atti.
3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa
e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari,
deve avere carattere di generalità.
4. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire
l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati
e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 legge
7 agosto 1990, n. 241.
CAPO V - DIFENSORE CIVICO
1. Il difensore civico è nominato dal consiglio a scrutinio
segreto e con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al
comune.
2. Resta in carica con la stessa durata del consiglio che lo ha eletto,
esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore. Può essere
rieletto una sola volta.
3. Il difensore, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle
mani del sindaco con la seguente formula:
“giuro di osservare lealmente le leggi dello stato e di adempire
le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene".
Articolo 86
INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA
1. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone
che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza,
probità e competenza giuridico-amministrativa.
2. Non può essere nominato difensore civico:
a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica
di consigliere comunale;
b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali,
i membri delle comunità montane e delle unità sanitarie
locali;
c) i ministri di culto;
d) gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituti e aziende pubbliche
o a partecipazione pubblica, nonché di enti o imprese che abbiano
rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che comunque
ricevano da essa a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;
e) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato,
nonché qualsiasi attività professionale o commerciale,
che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione
comunale;
f) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al
4^ grado, che siano amministratori, segretario o dipendenti del comune.
3. Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde
la qualità di consigliere o per sopravvenienza di una delle
cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata
dal consiglio su proposta di uno dei consiglieri comunali. Può essere
revocato dall'ufficio con deliberazione motivata del consiglio per
grave inadempienza ai doveri d'ufficio.
Articolo 87
MEZZI E PREROGATIVE
1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi
a disposizione dall'amministrazione comunale, ed è dotato di
attrezzature e di quant’altro necessario per il buon funzionamento
dell'ufficio stesso.
2. Il difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini
singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'amministrazione
comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi,
le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio
comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare
corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.
3. A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato
o qualunque altro dipendente che sia competente in materia e richiedere
documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il
segreto d'ufficio.
4. Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente
la pratica entro termini prefissati.
5. Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per
iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento;
invita, in caso di ritardo, gli organi competenti a provvedere entro
periodi temporali definiti; segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni,
gli abusi e le carenze riscontrati.
6. L'amministrazione ha l'obbligo di specifica motivazione,
se il contenuto dell'atto adottato non recepisce i suggerimenti del
difensore, che può, altresì, chiedere il riesame della
decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali.
7. Tutti i responsabili di servizio sono tenuti a prestare la massima
collaborazione all'attività del difensore civico.
Articolo 88
RAPPORTI CON IL CONSIGLIO
1. Il difensore civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.2. La relazione viene discussa dal consiglio entro 60 giorni dalla sua presentazione e resa pubblica.3. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il difensore può, in qualsiasi momento, fare relazione al consiglio, che dovrà discuterla nella prima seduta.
Articolo 89
INDENNITÀ DI FUNZIONE
1. La misura dell’indennità del difensore civico è stabilita dal consiglio comunale con la deliberazione di elezione.
TITOLO III - FUNZIONE NORMATIVA
1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale.
Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del comune.
2. È ammessa l'iniziativa da parte di almeno il 10% dei cittadini
per proporre modificazioni allo statuto anche mediante un progetto
redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista
per l'ammissione del referendum popolare.
3. Lo statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data
di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che
ne consentano l'effettiva conoscibilità.
1. Il comune emana regolamenti:
a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo statuto;
b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli
enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto
delle suddette norme generali e delle disposizioni statuarie.
3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto
delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni
regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza
nelle materie stesse.
4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta, a ciascun consigliere
e ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'art. 70 del presente
statuto.
5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti
interessati.
6. I regolamenti devono essere sottoposti a forme di pubblicità che
ne consentano la effettiva conoscibilità. Essi debbono essere
accessibili a chiunque intenda consultarli.
Articolo 92
ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE
1. Gli adeguamenti dello statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella costituzione, nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in altre leggi e nello statuto stesso.
1. I responsabili degli uffici e dei servizi emanano ordinanze di
carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari,
ad eccezione delle ordinanze emanate ai sensi degli articoli 17 e 18
della legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale”,
che rimangono di competenza del sindaco.
2. Il segretario comunale può emanare, nell'ambito delle proprie
funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.
3. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni
consecutivi all'albo pretorio e durante tale periodo devono essere
accessibili a chiunque intenda consultarle.
4. Il sindaco emana, nel rispetto delle norme costituzionali e dei
principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili
ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui all’art.
54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Tali provvedimenti
devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente
limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura
la necessità.
5. In caso di assenza del sindaco, le ordinanze sono emanate da chi
lo sostituisce ai sensi del presente statuto.
6. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata
al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme
previste al precedente comma 3.
Articolo 94
NORME TRANSITORIE E FINALI
1. Il presente statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli
adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme
transitorie.
2. Il consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo
statuto. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore
le norme adottate dal comune secondo la precedente legislazione che
risultano compatibili con la legge e lo statuto.
